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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine
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– per pagina2
– autenticazione (art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con30
l’art. 47 cpv. 2 lett. c OSC)
sta:
N. V. n. 21 21. Allestimento di una copia o fotocopia di un documento su richie- – per pagina2
– autenticazione (art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con30
l’art. 47 cpv. 2 lett. c OSC)
Allegato 4
(art. 4 lett. d)
Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile
sta:
N. II. n. 5 5. Allestimento di una copia o fotocopia di un documento su richie- – per pagina2
– autenticazione (art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con30
l’art. 47 cpv. 2 lett. c OSC)
2. Ordinanza del 28 aprile 200410 sullo stato civile
Art. 4a Registro dei pubblici ufficiali (UPReg)
1L’autorità cantonale competente deve tempestivamente iscrivere e attivare nel registro dei pubblici ufficiali (UPReg)11 ogni persona nominata o eletta ufficiale dello stato civile secondo l’articolo 4, attribuendole la funzione di «funzionario di stato civile».
2I collaboratori delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile nonché dell’UFSC, che possiedono l’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile e ai quali sono attribuite le funzioni di un pubblico ufficiale, possono essere
10 RS 211.112.2
11 RS ...