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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine
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Sezione 4: Emolumenti
Art. 16 Principio
Per l’emissione della conferma di ammissione l’UFG riscuote un emolumento di 2 franchi per documento.
Art. 17 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le
disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20046 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 18 Fatturazione e conseguenze della mora
1L’UFG fattura gli emolumenti una volta all’anno direttamente a carico dei pubblici ufficiali.
2Sono fatti salvi accordi diversi tra l’UFG e i Cantoni o il servizio competente secondo il diritto applicabile.
3Se il debitore è in mora, l’UFG può escluderlo dai servizi dell’UPReg.
Art. 19 Rilascio gratuito
È esente da emolumento l’emissione della conferma di ammissione per le copie elettroniche certificate di notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma cartacea o elettronica, realizzate dai collaboratori delle autorità del registro di commercio, dagli ufficiali dello stato civile nonché dagli ufficiali del registro fondiario:
a. a fini di conservazione; o
b. per adempiere i loro compiti nella collaborazione tra le autorità.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 21 Disposizione transitoria
Il DFGP disciplina le modalità mediante le quali gli uffici del registro di commercio e del registro fondiario verificano la validità degli atti pubblici in forma elettronica e delle certificazioni elettroniche risalenti al periodo tra il 1° agosto 2013 e il 31 dicembre 2013.