Progetto
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Art. 6 Sovranità sui dati e gestione dei dati
1I Cantoni detengono la sovranità sui dati dei pubblici ufficiali designati da una propria autorità cantonale e ne sono responsabili. I Cantoni gestiscono tali dati nell’UPReg e si assicurano che siano sempre aggiornati.
2I Cantoni, che autorizzano pubblici ufficiali a realizzare atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche, iscrivono nell’UPReg almeno le persone abilitate nel Cantone che offrono tali servizi.
3I dati dei pubblici ufficiali designati da un’autorità federale sono sottoposti alla sovranità e alla responsabilità di tale autorità.
4Le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni possono fornire i dati mediante un’interfaccia. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP ) definisce i requisiti tecnici di tale interfaccia.
Art. 7 Persone iscrivibili nell’UPReg
1Nell’UPReg possono essere iscritti:
a. i pubblici ufficiali;
b. i membri delle rispettive autorità di vigilanza dei Cantoni e della Confederazione autorizzati a gestire i dati delle persone iscritte nell’UPReg.
2Ogni persona va iscritta con la sua funzione e l’organizzazione di cui fa parte. Una persona può essere iscritta con diverse funzioni.
3La funzione di persona appartenente a un’autorità di vigilanza non permette di richiamare conferme di ammissione.
Art. 8 Iscrizione
1I pubblici ufficiali sono iscritti nell’UPReg con i seguenti dati:
a. il cognome e il nome come da passaporto o carta d’identità;
b. la data di nascita;
c. la cittadinanza;
d. l’indirizzo del luogo di lavoro o dell’ufficio;
e. la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone di riferimento;
f. il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
g. la data del rilascio dell’autorizzazione ufficiale;
h. eventualmente la data della revoca dell’autorizzazione ufficiale;