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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine

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Art. 6 Sovranità sui dati e gestione dei dati

1I Cantoni detengono la sovranità sui dati dei pubblici ufficiali designati da una propria autorità cantonale e ne sono responsabili. I Cantoni gestiscono tali dati nell’UPReg e si assicurano che siano sempre aggiornati.

2I Cantoni, che autorizzano pubblici ufficiali a realizzare atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche, iscrivono nell’UPReg almeno le persone abilitate nel Cantone che offrono tali servizi.

3I dati dei pubblici ufficiali designati da un’autorità federale sono sottoposti alla sovranità e alla responsabilità di tale autorità.

4Le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni possono fornire i dati mediante un’interfaccia. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP ) definisce i requisiti tecnici di tale interfaccia.

Art. 7 Persone iscrivibili nell’UPReg

1Nell’UPReg possono essere iscritti:

a. i pubblici ufficiali;

b. i membri delle rispettive autorità di vigilanza dei Cantoni e della Confederazione autorizzati a gestire i dati delle persone iscritte nell’UPReg.

2Ogni persona va iscritta con la sua funzione e l’organizzazione di cui fa parte. Una persona può essere iscritta con diverse funzioni.

3La funzione di persona appartenente a un’autorità di vigilanza non permette di richiamare conferme di ammissione.

Art. 8 Iscrizione

1I pubblici ufficiali sono iscritti nell’UPReg con i seguenti dati:

a. il cognome e il nome come da passaporto o carta d’identità;

b. la data di nascita;

c. la cittadinanza;

d. l’indirizzo del luogo di lavoro o dell’ufficio;

e. la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone di riferimento;

f. il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;

g. la data del rilascio dell’autorizzazione ufficiale;

h. eventualmente la data della revoca dell’autorizzazione ufficiale;

4 RS 431.03