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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine
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6L’ufficio del registro di commercio attesta su domanda che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro. Tale attestazione elettronica deve essere provvisto di una firma elettronica qualificata secondo la FiEle, collegata a un marcatempo qualificato, e di una conferma di ammissione secondo l’OAPuE.
Art. 12a cpv. 3 e 4 lett. a
3Le copie elettroniche devono essere provviste di una firma elettronica qualificata secondo la FiEle, collegata a un marcatempo qualificato, e di una conferma di ammissione secondo l’OAPuE.
4Sulle copie autenticate deve essere indicato:
a. che la copia è conforme al documento originale o alle sue relative parti;
Art. 12d
Abrogato
Art. 12e
Le disposizioni di questo capitolo si applicano per analogia alla consegna di estratti elettronici autenticati dal registro giornaliero o dal registro principale. Sugli estratti elettronici deve essere indicato che si tratta di un estratto autenticato del registro.
Art. 20 cpv. 2
2... I documenti giustificativi allestiti da pubblici ufficiali secondo l’OAPuE devono adempiere i requisiti dell’OAPuE.
Art. 166 Abs. 6
6Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma cartacea possono essere digitalizzati dall’ufficio del registro di commercio ai fini dell’archiviazione e autenticati conformemente all’articolo 12a capoverso 2 lettera a e capoverso 3. I documenti cartacei rilegati possono essere sciolti ai fini della digitalizzazione. Fatte salve le disposizioni contrarie del diritto cantonale, gli originali cartacei possono essere distrutti.