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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine
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3L’allestimento di estratti ufficiali elettronici del registro fondiario informatizzato è retto dalle disposizioni dell’articolo 11 OAPuE.
4I Cantoni possono offrire estratti ufficiali elettronici del registro fondiario cartaceo. L’allestimento è retto dall’articolo 12 OAPuE.
Art. 44 Notifiche dell’ufficio del registro fondiario
1Se il documento da notificare è un atto pubblico in forma elettronica o un’autenticazione elettronica secondo l’OAPuE, si applicano le pertinenti disposizioni. Per i documenti di altro tipo non vi sono requisiti di forma.
2La notifica è retta per analogia dall’articolo 40 e presuppone che la parte coinvolta abbia comunicato all’ufficio del registro fondiario il proprio consenso per quanto riguarda la notifica elettronica e la forma di trasmissione scelta.
4. Ordinanza del 17 ottobre 200715 sul registro di commercio
Art. 4 cpv. 1bis
1bisLe autorità cantonali di vigilanza attivano i collaboratori iscritti nel registro dei pubblici ufficiali (UPReg) secondo l’ordinanza del …16 sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche (OAPuE) e ammessi nel Cantone, che offrono l’allestimento elettronico di estratti delle iscrizioni concernenti un ente giuridico, copie elettroniche di notificazioni e documenti giustificativi, autenticazioni elettroniche di firme nonché l’autenticazione di copie cartacee di documenti elettronici, rilasciano certificazioni elettroniche relative alla non iscrizione di un ente giuridico e partecipano alla comunicazione elettronica. Ogni modifica delle indicazioni contenute nel registro deve essere tempestivamente riportata anche nell’UPReg.
Art. 5 cpv. 1bis
1bisIl Dipartimento federale di giustizia e polizia attiva i collaboratori dell’autorità di alta vigilanza iscritti nell’UPReg, che, in quanto pubblici ufficiali, dispongono di una conferma di ammissione secondo l’OAPuE. Ogni modifica delle indicazioni contenute nel registro deve essere tempestivamente riportata anche nell’UPReg.
Art. 11 cpv. 1bise 6
1bisL’estratto elettronico autenticato delle iscrizioni concernenti un ente giuridico che figura nel registro principale, nonché le copie elettroniche di notificazioni e documenti giustificativi devono essere provvisti di una firma elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica (FiEle), collegata a un marcatempo qualificato, e di una conferma di ammissione secondo l’OAPuE.
15 RS 221.411
16 RS ...
17 FF 2016 1705; RS …