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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine

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c. la validità e la qualità della firma, compresi eventuali attributi giuridicamente rilevanti;

d. il momento della firma e la presenza di un marcatempo riconosciuto sul documento.

4Appone data e firma sulla stampa corredata del verbale secondo il diritto applicabile.

5Può certificare anche stampe di documenti realizzati in un formato elettronico non riconosciuto. In questo caso garantisce la conformità soltanto di quanto riesce a leggere.

Art. 14 Certificazione elettronica di una firma autografa su un documento

cartaceo

1Per certificare elettronicamente una firma autografa apposta su un documento cartaceo, quest’ultimo è digitalizzato per intero o in parte, firma compresa.

2Il pubblico ufficiale allega al documento elettronico il verbale attestante che la firma sul documento cartaceo:

a. è stata apposta dal firmatario di proprio pugno in presenza del pubblico ufficiale; o

b. è stata riconosciuta come propria dal firmatario.

3Realizza una certificazione elettronica del documento conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere c–e.

Art. 15 Certificazione elettronica di una firma elettronica

1Per certificare elettronicamente una firma elettronica, il pubblico ufficiale allega al documento elettronico il verbale attestante che la firma elettronica:

a. è stata apposta dal firmatario in presenza del pubblico ufficiale; o

b. è stata riconosciuta come propria dal firmatario.

2Realizza una certificazione elettronica del documento conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere c–e.