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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine

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iscritti nell’UPReg rispettivamente con la funzione «collaboratore dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile» e «collaboratore dell’Ufficio federale dello stato civile». L’attivazione spetta rispettivamente all’UFSC e al DFGP.

3I pubblici ufficiali iscritti nell’UPReg secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 dell’ordinanza del …12 sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche (OAPuE) applicano, nel realizzare un atto pubblico in forma elettronica o un’autenticazione elettronica, le procedure previste nell’OAPuE.

4L’aggiornamento delle iscrizioni nell’UPReg è retto dall’articolo 6 capoverso 1 OAPuE.

Art. 6 Documenti di stato civile

1L’UFSC stabilisce i moduli utilizzati in forma cartacea o elettronica per realizzare documenti di stato civile nelle pratiche dello stato civile.

2I documenti di stato civile in forma cartacea vanno realizzati secondo le istruzioni dell’UFSC relative alla qualità della carta e alle esigenze applicabili alle modalità di scrittura. Al fine di evitare abusi, per la divulgazione di fatti di stato civile o di dati dello stato civile va utilizzata la carta di sicurezza definita dall’UFSC.

3I documenti di stato civile in forma elettronica vanno realizzati secondo l’articolo 9 OAPuE.

4La competenza per la divulgazione è retta dall’articolo 44a, la forma della divulgazione dall’articolo 47.

Art. 47 Forma della divulgazione

1I fatti di stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati mediante gli appositi moduli (art. 6) sotto forma di atto pubblico.

2Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:

a. mediante un certificato scritto o un’attestazione scritta sotto forma di atto pubblico;

b. mediante una copia autenticata dell’iscrizione nel registro dello stato civile cartaceo sotto forma di atto pubblico;

c. mediante una copia autenticata del documento giustificativo sotto forma di atto pubblico;

d. secondo le disposizioni applicabili, quando l’UCC ne fa richiesta;

e. oralmente agli uffici dello stato civile e alle autorità di vigilanza, se il richiedente può essere identificato con certezza.

12 RS ...