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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine

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i. i certificati digitali utilizzati (attualmente o in precedenza) per realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche.

2Il pubblico ufficiale fornisce all’UPReg i certificati di cui al capoverso 1 lettera i.

3Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nell’UPReg. I dati ormai privi di validità giuridica (storici) rimangono nell’UPReg in stato disattivato.

4I dati dell’UPReg sono pubblici, eccetto quelli di cui al capoverso 1 lettere b e c.

Sezione 3: Procedura

Art. 9 Disposizioni procedurali generali

1Per realizzare un atto pubblico in forma elettronica o una certificazione elettronica, il pubblico ufficiale procede come segue:

a. realizza il documento elettronico;

b. allega al documento una pagina aggiuntiva (pagina di verbale) che, nel terzo superiore, contiene il relativo verbale;

c. salva il documento in un formato elettronico riconosciuto;

d. firma il documento con una firma elettronica qualificata, collegata a un marcatempo qualificato, secondo la legge federale del 18 marzo 20165 sulla firma elettronica;

e. appone la conferma di ammissione richiamandola dall’UPReg.

2La conferma di ammissione contiene i seguenti elementi in chiaro:

a. gli stemmi della Confederazione Svizzera e del Cantone;

b. il nome del Cantone;

c. il cognome e i nomi del pubblico ufficiale come da passaporto o carta d’identità e l’IDI;

d. la designazione della professione o della funzione;

e. la descrizione dell’autorizzazione del pubblico ufficiale a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche secondo il diritto determinante.

3I Cantoni possono prevedere l’inserimento di ulteriori elementi nella pagina di verbale al di sotto della conferma di ammissione. Tali elementi aggiuntivi non hanno alcun effetto sulla validità ai sensi del diritto federale degli atti pubblici in forma elettronica e delle certificazioni elettroniche.

4Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce in un’ordinanza i formati elettronici riconosciuti e disciplina le prescrizioni tecniche e organizzative

5 RS 943.03