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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine
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nonché la struttura della conferma di ammissione, inoltre determina le formulazioni per descrivere le autorizzazioni.
Art. 10 Copia elettronica di un atto originale
1L’atto originale è realizzato su carta.
2È digitalizzato per intero o in parte assieme a eventuali allegati.
3Il pubblico ufficiale allega al documento elettronico il verbale attestante la sua conformità con l’atto originale o le sue relative parti.
4Può integrare il verbale con altri dati quali il destinatario o il numero d’ordine della copia.
5Realizza una copia elettronica del documento conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere c–e.
Art. 11 Atti pubblici in forma elettronica da un registro pubblico
1Per realizzare un atto pubblico in forma elettronica da un registro pubblico, il pubblico ufficiale allega al documento elettronico il verbale attestante il fatto che si tratta di un estratto ufficiale, di un’attestazione o di una certificazione dal registro pubblico in questione.
2Realizza il documento conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1.
Art. 12 Copia elettronica certificata di un documento cartaceo
1Per realizzare una copia elettronica certificata di un documento cartaceo, quest’ultimo è digitalizzato per intero o in parte.
2Il pubblico ufficiale allega al documento elettronico il verbale attestante la sua conformità con il documento cartaceo o le sue relative parti.
3Realizza una copia elettronica certificata del documento conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere c–e.
Art. 13 Stampa certificata di un documento elettronico
1Per realizzare una stampa certificata di un documento realizzato in un formato elettronico riconosciuto, quest’ultimo è stampato per intero o in parte.
2Il pubblico ufficiale allega alla stampa il verbale attestante la sua conformità con il documento elettronico presentato o le sue relative parti.
3Se il documento da certificare reca una firma elettronica, il pubblico ufficiale verifica la firma e documenta sulla stampa il risultato della verifica per quanto riguarda:
a. l’integrità del documento;
b. l’identità del firmatario;