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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine

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b. registro dei pubblici ufficiali (UPReg): sistema informatico che rilascia ai pubblici ufficiali le loro conferme di ammissione;

c. conferma di ammissione: prova elettronica richiamata dall’UPReg dell’autorizzazione a realizzare un atto pubblico in forma elettronica o una certificazione elettronica;

d. atto pubblico in forma elettronica: documento elettronico in cui, nella forma e secondo la procedura prescritte, un pubblico ufficiale competente riporta dichiarazioni costitutive di un negozio giuridico o di una procedura giuridica oppure constata fatti giuridicamente rilevanti;

e. copia elettronica: atto pubblico in forma elettronica che riproduce fedelmente in un documento elettronico il contenuto di un atto originale realizzato in forma cartacea;

f. certificazione elettronica: attestazione elettronica dell’autenticità di una firma autografa o di un segno a mano oppure della conformità con l’atto originale di una copia o di un estratto;

g. verbale: annotazione relativa alle constatazioni del pubblico ufficiale nel realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche.

2Gli estratti ufficiali di registri pubblici, le certificazioni relative a dati contenuti in tali registri, nonché le attestazioni di dati in essi non contenuti equivalgono agli atti pubblici in forma elettronica.

Art. 3 Equivalenza delle forme

1Gli atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche realizzati secondo la presente ordinanza equivalgono agli atti pubblici e alle certificazioni su carta.

2Possono essere usati negli scambi con tutte le autorità che hanno introdotto la comunicazione elettronica.

Art. 4 Applicabilità del diritto estero

In deroga alle disposizioni della presente ordinanza, gli atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche destinati a essere usati all’estero possono essere realizzati in base ai requisiti ivi validi, sempreché questi offrano garanzie comparabili in materia di integrità, autenticità e sicurezza.

Sezione 2: Registro svizzero dei pubblici ufficiali

Art. 5 Gestione

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) gestisce l’UPReg.