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Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 17 pagine
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Per l’importazione dei dati riguardanti le espulsioni nel sistema centrale d’informazione sulle migrazioni (SIMIC), l’UFG informa la Segreteria di Stato della migrazione di:
a. sentenze passate in giudicato in cui è ordinata un’espulsione;
b. iscrizioni secondo l’articolo 6 capoverso 4;
c. modifiche riguardanti l’espulsione.
Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva e n. 13.bis, 28 e 29
2Se il casellario giudiziale contiene una sentenza da riportare nell'estratto rilasciato a privati giusta l'articolo 371 CP, vengono indicati i seguenti dati su sentenze (all. 1
n. 4) o su decisioni successive, decisioni d'esecuzione e dati relativi all’esecuzione (all. 1 n. 5):
13.bisin caso di espulsione: durata dell’espulsione secondo il dispositivo della sentenza (n. 4.22);
28.67 in caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui al numero 11, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, senza menzione del nominativo della persona con cui è vietato il contatto, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento (n. 5.16);
29. i dati relativi all’esecuzione rilevati successivamente in caso di espulsione: la data di partenza effettiva o, se tale data non è conosciuta, la data di partenza ordinata nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, consegna ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza non controllata (n. 5.17).
Allegato 1 n. 4.22, 5 e 5.17
4.22 In caso di espulsione: durata secondo il dispositivo della sentenza
5. Dati su decisioni successive, decisioni d'esecuzione e dati relativi
all’esecuzione
5.17 Dati relativi all’esecuzione rilevati successivamente in caso di espulsione:
data di partenza effettiva o, se tale data non è conosciuta, data di partenza ordinata nonché motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, consegna ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza non controllata
67 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).