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Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 17 pagine

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Art. 16 cpv. 1

1Le spese d’esecuzione delle misure e dell’espulsione sono assunte dal Cantone cui compete l’esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.

Inserire prima del titolo della quinta sezione

Sezione 4a: Inizio della durata dell’espulsione

Art. 17a

Quale data di partenza ai sensi dell’articolo 66c capoverso 5 CP vale la data indicata nella decisione dell’autorità d’esecuzione, fatto salvo il caso in cui la data di partenza effettiva sia conosciuta o si sia in seguito accertato che il condannato non ha lasciato la Svizzera.

8. Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200666

Art. 4 cpv. 1 lett. ebis

1Al momento dell’iscrizione di sentenze, sono registrati in VOSTRA come sanzioni:

ebis. l’espulsione, se pronunciata in Svizzera (art. 66a e 66abisCP e art. 49a e 49abisCPM);

Art. 6 cpv. 4

4Se contro una persona in Svizzera è stata pronunciata l’espulsione, l’autorità competente iscrive in VOSTRA o notifica le seguenti decisioni d’esecuzione e i dati relativi all’esecuzione successivamente rilevati:

a. la data in cui la persona in questione ha lasciato la Svizzera (data di partenza effettiva) o, se tale data non è conosciuta, la data indicata nella decisione dell’autorità d’esecuzione (data di partenza ordinata) nonché il motivo della partenza: espulsione, estradizione, consegna ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza non controllata;

b. la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione;

c. la revoca della sospensione dell’esecuzione dell’espulsione.

Art. 9 lett. b und bbis

Non sono iscritte:

b. le condanne per le quali si è rinunciato unicamente a infliggere una pena;

bbis. le sentenze straniere che comprendono soltanto un’espulsione;

Art. 12 cpv. 6

66 RS 331