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Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 17 pagine

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Ordinanza sull’espulsione dal territorio svizzero

Avamprogetto

del ...

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa

Art. 52 cpv. 1 lett. e

1Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) siano adempite, il richiedente l’asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un’attività lucrativa se:

e. contro di lui non è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale2 (CP) o dell’articolo 49a oppure 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 19273 (CPM).

Art. 65 Rifugiati esercitanti un’attività lucrativa

Lo straniero cui la Svizzera ha accordato asilo o che soddisfa la qualità di rifugiato è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa e a cambiare impiego se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.

Art. 70 cpv. 1

1Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 CP4, oppure è internato in un istituto ai sensi dell’articolo 426 del Codice civile5, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione. È fatto salvo lo straniero contro cui è stata pronunciata un'espulsio-

RS ..........

1 RS 142.201

2 RS 311.0

3 RS 321.0

4 RS 311.0

5 RS 210 2016–......