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Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 17 pagine
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dell’articolo 49a o 49abisCPM20, in particolare sull’ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.
2Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a oppure 49abisCPM e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.
Art. 8 Assistenza amministrativa cantonale
I Cantoni garantiscono alla SEM l’assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l’accompagnamento di stranieri oggetto di una decisione di allontanamento, espulsione ai sensi della presente ordinanza o espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP21 o dell’articolo 49a o 49abisCPM22, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d’identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.
Art. 9 Rilascio di documenti di viaggio
Se per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP23 o dell’articolo 49a o 49abisCPM24 di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest’ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.
Art. 10 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
1La SEM sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché:
a. motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP25 o dell’articolo 49a o 49abisCPM26;
2L’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP o dell’articolo 49a oppure 49abisCPM non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l’adempimento dell’obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.
Art. 11 cpv. 1 lett. a
20 RS 321.0
21 RS 311.0
22 RS 321.0
23 RS 311.0
24 RS 321.0
25 RS 311.0
26 RS 321.0