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Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 17 pagine

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b. presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto o espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP37 o dell’articolo 49a o 49abisCPM38 accompagnati;

2I terzi incaricati possono:

a. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto o di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP39 o dell’articolo 49a o 49abisCPM40 per via aerea;

b. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP41 o dell’articolo 49a o 49abisCPM42, i loro reclami o le loro osservazioni;

Art. 15i cpv. 1

1 La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti o delle espulsioni ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP43 o dell’articolo 49a o 49abisCPM44.

Art. 15j lett. b

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

b. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP45 o dell’articolo 49a o 49abisCPM46; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall’esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;

Art. 18

Abrogato

Art. 26a, frase introduttiva e lett. d

37 RS 311.0

38 RS 321.0

39 RS 311.0

40 RS 321.0

41 RS 311.0

42 RS 321.0

43 RS 311.0

44 RS 321.0

45 RS 311.0

46 RS 321.0