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Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 17 pagine

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9. Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200868

Art. 3 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. f

1Le autorità seguenti possono notificare a fedpol le segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL:

k. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale69 o dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 192770 per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP.

2Nell’ambito dei compiti legali, le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire anche direttamente le segnalazioni nel RIPOL:

f. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale71 o dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 192772 per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP.

10. Ordinanza del 6 dicembre 201373 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Art. 17 cpv. 4

4In caso di esecuzione di una pena detentiva, di internamento, di misure terapeutiche o di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale74 o dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 192775, fedpol cancella i dati 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall’internamento o dopo l’esecuzione della misura o dell’espulsione.

11. Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201376

Art. 7 cpv. 1 lett. f n. 1 e lett. i

1Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

68 RS 361.0

69 RS 311.0

70 RS 321.0

71 RS 311.0

72 RS 321.0

73 RS 361.3

74 RS 311.0

75 RS 321.0

76 RS 362.0