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Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 17 pagine
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9. Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200868
Art. 3 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. f
1Le autorità seguenti possono notificare a fedpol le segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL:
k. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale69 o dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 192770 per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP.
2Nell’ambito dei compiti legali, le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire anche direttamente le segnalazioni nel RIPOL:
f. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale71 o dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 192772 per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP.
10. Ordinanza del 6 dicembre 201373 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
Art. 17 cpv. 4
4In caso di esecuzione di una pena detentiva, di internamento, di misure terapeutiche o di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale74 o dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 192775, fedpol cancella i dati 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall’internamento o dopo l’esecuzione della misura o dell’espulsione.
11. Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201376
Art. 7 cpv. 1 lett. f n. 1 e lett. i
1Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:
68 RS 361.0
69 RS 311.0
70 RS 321.0
71 RS 311.0
72 RS 321.0
73 RS 361.3
74 RS 311.0
75 RS 321.0
76 RS 362.0