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Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 17 pagine
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6La richiesta per il calcolo del termine per l’eliminazione di una sentenza con espulsione ai sensi dell’articolo 369 capoverso 5bisterzo periodo CP va indirizzata all’UFG con la conferma di naturalizzazione.
Art. 16 cpv. 1 lett. d
1Le autorità seguenti, se collegate a VOSTRA, vi iscrivono i loro dati:
d. le autorità cantonali della migrazione se responsabili per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi del diritto penale.
Art. 17 cpv. 1 e 3
1Le autorità cantonali della giustizia e dell’esecuzione penale nonché le autorità competenti in materia di stranieri non collegate a VOSTRA comunicano i dati al competente servizio di coordinamento cantonale.
3Le autorità della giustizia penale e le autorità preposte all’assistenza giudiziaria della Confederazione non collegate a VOSTRA e le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale e non sono collegate a VOSTRA comunicano i dati all’UFG per iscrizione in VOSTRA.
Art. 21 cpv. 1, 2 lett. j und 5
1L’accesso mediante procedura di richiamo è retto dall’articolo 367 capoversi 2, 2bis, 2tere 4 CP.
2L’Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3bisCP nonché procedimenti penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):
j per trasmettere a uffici SIRENE stranieri le informazioni necessarie ad attuare e coordinare le misure di respingimento di stranieri.
5Le autorità di cui ai capoversi 2–4 possono consultare le sentenze che contengono l’espulsione dalla Svizzera soltanto finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell’articolo 369 capoversi 1–5 CP determina quello applicabile alla consultazione.
Art. 22 cpv. 1quater
1quaterLe autorità non collegate a VOSTRA di cui all’articolo 367 capoversi 2 lettere c–l e 2septiesCP nonché ai capoversi 1 lettere b–j e 1bisdel presente articolo possono consultare le sentenze che contengono l’espulsione dalla Svizzera soltanto finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell’articolo 369 capoversi 1–5 CP determina quello applicabile alla consultazione.
Alternativa all’art. 82 cpv. 1bis–1quaterAP-OASA
Art. 22a Trasmissione automatica di dati alla Segreteria di Stato della
migrazione