Progetto
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 17 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
ne ai sensi dell'articolo 66a CP o dell'articolo 49a CPM6; ad esso si applica l'articolo 61 capoverso 1 lettera e LStr.
Alternativa all’art. 22a AP-Ordinanza VOSTRA:
Art. 82 cpv. 1bis–1quater
1bisLe autorità giudiziarie comunicano alla SEM le sentenze penali passate in giudicato in cui sia ordinata un'espulsione.
1terLe autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione comunicano alla SEM le decisioni d'esecuzione che:
a. determinano la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
b. danno inizio all’espulsione.
1quaterSe in Svizzera è stata pronunciata una sentenza di espulsione nei confronti di una persona, le autorità della Confederazione preposte all'assistenza giudiziaria comunicano la data in cui il condannato è stato estradato in un altro Stato o consegnato al Paese d'origine per l'esecuzione della pena.
2. Ordinanza del 22 ottobre 20087 concernente l’entrata e il rilascio del visto
Art. 37 cpv. 1 lett. a
1Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:
d. non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di alcuna misura di allontanamento o di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale8 o dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 19279.
3. Ordinanza dell'11 agosto 199910 concernente l'esecuzione dell'allontana-
mento e dell'espulsione di stranieri
Titolo
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 2 Portata dell’aiuto all’esecuzione
(art. 71 lett. a LStr)