Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/47: Modifica della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) · 13 pagine

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Variante 2

La variante 2 recepisce nel diritto federale la soluzione della Strategia linguistica del 2004 dei Cantoni e di HarmoS e si basa quindi sulla soluzione approvata dagli stessi Cantoni. Come la variante 1, definisce quando deve iniziare al più tardi l’insegnamento della seconda lingua nazionale e di un’altra lingua straniera (inglese). Inoltre sancisce esplicitamente che al termine della scuola dell’obbligo gli allievi devono avere acquisito competenze «equivalenti» in entrambe le lingue straniere. In questo modo è stabilito implicitamente che l’insegnamento nelle due lingue straniere prosegue fino al termine dell’obbligatorietà scolastica. Rispetto al concordato HarmoS, nella proposta di legge non figura il seguente periodo: «L’ordine in cui vengono insegnate le lingue straniere è coordinato a livello regionale». Non esiste infatti una base costituzionale che permetta di obbligare i Cantoni al coordinamento regionale. Tuttavia il Consiglio federale ritiene molto importante coordinare a livello regionale l’ordine delle lingue insegnate. Parte pertanto dal presupposto che i Cantoni ribadirebbero il loro compromesso anche se venisse attuata questa variante.

Variante 3

Nella variante 3, il primo e il secondo periodo del vigente articolo 15 capoverso 3 della legge sulle lingue restano invariati. Il primo periodo della versione vigente stabilisce che gli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, debbano avere «competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un’altra lingua straniera». L’articolo 15 capoverso 3 primo periodo non precisa in modo esplicito il livello concreto delle competenze linguistiche che devono acquisire. La dottrina non è concorde sull’intenzione o meno del legislatore di creare una differenza per quanto attiene al livello di competenza con l’articolo 4 capoverso 1 del concordato HarmoS, che chiede un livello di competenza «equivalente» al termine della scuola obbligatoria15. Anche se la variante 3 non apporta modifiche al primo e secondo periodo dell’articolo 15 capoverso 3, il Consiglio federale parte dal presupposto che nella variante 3 – come anche nella variante 2 – al termine della scuola elementare, come anche al termine della scuola obbligatoria, possa essere raggiunto un livello di competenza equivalente nelle due lingue straniere.

Rispetto alla variante 2, la variante 3 lascia ai Cantoni la possibilità di iniziare l’insegnamento della seconda lingua nazionale nell’ultimo anno della scuola elementare. In questo caso il ritardo nell’apprendimento può essere compensato con misure adeguate. Questa soluzione è pertanto più flessibile rispetto all’articolo 4 capoverso 1 del concordato HarmoS (variante 2). Contrariamente alla variante 2, la variante 3 non si esprime neppure sull’inizio dell’insegnamento di «un’altra lingua straniera». In base a questa variante sarebbe pertanto possibile iniziare l’insegnamento dell’inglese soltanto al livello secondario I.

2.3 Valutazione delle soluzioni proposte

Valutazione della variante 1

La variante 1 stabilisce quando deve essere introdotta al più tardi la seconda lingua nazionale, ma non si esprime sull’inglese. Inoltre non definisce neppure in modo vincolante la durata dell’insegnamento delle due lingue straniere. La variante 1 è molto simile alla soluzione HarmoS (variante 2). Tuttavia è circoscritta alla scuola elementare e non considera il livello secondario I, motivo per cui non corrisponde alla Strategia linguistica dei Cantoni. Inoltre non tiene conto della situazione linguistica particolare dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino.

Valutazione della variante 2

La variante 2 si basa sul testo del concordato HarmoS (art. 4 cpv. 1 e 3). Stabilisce quando deve essere introdotta al più tardi la seconda lingua nazionale e l’inglese, ma non si esprime sull’ordine in cui devono essere insegnate queste due lingue. Inoltre non definisce in modo vincolante la durata dell’insegnamento delle due lingue straniere, ma stabilisce che in entrambe devono essere acquisite competenze equivalenti. Sono possibili soluzioni speciali per i Cantoni dei Grigioni e del Ticino.

La variante 2 recepisce a livello di legge la soluzione HarmoS e non ha quindi alcuna ripercussione per i Cantoni che hanno già aderito al concordato o che ne osservano le prescrizioni. Inoltre non disciplina soltanto l’insegnamento della seconda lingua nazionale, ma anche quello dell’inglese. L’effetto di armonizzazione è complessivamente più grande rispetto alla variante 3. Tuttavia prevede prescrizioni più precise della variante 3 per i Cantoni per quanto riguarda l’impostazione dell’insegnamento delle lingue straniere.

Valutazione della variante 3

La variante 3 garantisce sul piano formale la posizione della seconda lingua nazionale a partire dalla scuola elementare fino al termine dell’obbligatorietà scolastica. Ricalca in ampia misura la soluzione HarmoS, senza però stabilire in quale anno scolastico debba iniziare al più tardi l’insegnamento delle lingue straniere. Sono possibili soluzioni speciali per i Cantoni dei Grigioni e del Ticino.

Tra le tre varianti, è quella che interviene meno nella competenza dei Cantoni e si limita di fatto a garantire il passaggio tra i diversi livelli della formazione. Lascia inoltre ai Cantoni la libertà di scegliere se l’insegnamento della seconda lingua nazionale deve iniziare già nel quinto o soltanto nel sesto anno scolastico. I Cantoni che decidono di iniziare soltanto nel sesto anno scolastico devono tuttavia prevedere un numero di lezioni più elevato per compensare il ritardo. La variante 3 lascia quindi un maggiore margine di manovra ai Cantoni rispetto alla variante 2, ma il suo effetto di armonizzazione è inferiore.

Tutte e tre le varianti sono conformi al principio di sussidiarietà della competenza federale secondo l’articolo 62 capoverso 2 Cost. Rispetto al disciplinamento vigente previsto dall’articolo 15 della legge sulle lingue hanno il pregio di dissipare qualsiasi incertezza sulla posizione della seconda lingua nazionale nell’insegnamento della scuola dell’obbligo. In questo modo tengono conto sia dell’obbligo di armonizzazione previsto dall’articolo 62 Cost. sia del mandato di politica linguistica di cui all’articolo 70 Cost. Inoltre contribuiscono a chiarire la situazione giuridica per quanto riguarda l’introduzione del «Lehrplan 21».

15 Sullo stato del dibattito nella dottrina, v. la sentenza del tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni sull’iniziativa cantonale «Solo una lingua straniera nelle scuole elementari» (n. 11 a–f).