Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/47: Modifica della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) · 13 pagine

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Compendio

Lo scopo della revisione della legge sulle lingue è di rafforzare la posizione delle lingue nazionali nell’istruzione scolastica di base. Con un’integrazione dell’articolo 15 della legge sulle lingue si vuole sostenere l’armonizzazione dell’insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo. La revisione è conforme al mandato conferito alla Confederazione e ai Cantoni di promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche e di provvedere a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Sottolinea il ruolo delle lingue nazionali per la coesione del nostro Paese, di cui il plurilinguismo costituisce una caratteristica fondamentale.

Situazione iniziale

Il plurilinguismo è indubbiamente un tratto distintivo essenziale e costitutivo del nostro Stato. L’articolo 70 della Costituzione federale (Cost.) lo esprime a chiare lettere, conferendo alla Confederazione e ai Cantoni un ampio mandato di politica linguistica. La legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (legge sulle lingue, LLing) concretizza questo mandato di tutela e promozione della ricchezza linguistica e di rafforzamento della coesione sociale.

In quanto Paese ufficialmente quadrilingue, la Svizzera ha adottato per la scuola obbligatoria una concezione per l’insegnamento delle lingue ambiziosa, ma adeguata alla sua particolare situazione. Questa concezione prevede l’apprendimento di due lingue straniere – una seconda lingua nazionale e l’inglese – a partire dalla scuola elementare.

È dal 1975 che i Cantoni stanno lavorando a un’armonizzazione dell’insegnamento delle lingue. Le disposizioni costituzionali sulla formazione del 2006 formulano chiaramente gli orientamenti da seguire in quest’ambito: affinché la qualità e la permeabilità dello spazio formativo svizzero siano garantite, i Cantoni sono tenuti ad armonizzare il settore scolastico, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non permettono di concordare obiettivi formativi comuni, la Confederazione emana le norme necessarie (art. 62 cpv. 4 Cost.).

Con la Strategia linguistica del 2004 (concezione linguistica), i Cantoni hanno adottato una soluzione nazionale per l’insegnamento delle lingue confluita in seguito nel concordato HarmoS. Con questo concordato i Cantoni hanno adempiuto il mandato costituzionale di coordinamento.

A prescindere dalle regole chiare di cui si sono dotati i Cantoni, a tutt’oggi l’obiettivo dell’armonizzazione dell’insegnamento delle lingue straniere nelle diverse regioni linguistiche del Paese pare essere seriamente minacciato. In diversi Cantoni la concezione linguistica o non è stata attuata del tutto o lo è stata soltanto in parte. In alcuni sono in corso processi politici che rimettono in questione la soluzione di armonizzazione adottata o che la vogliono revocare. Il fatto che singoli Cantoni rinuncino ad attuare la Strategia linguistica adottata congiuntamente e le relative decisioni di applicazione comporterebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi di armonizzazione. Ma non solo: svantaggerebbe la seconda lingua nazionale e costituirebbe una minaccia per la comprensione fra le comunità linguistiche e quindi anche per la coesione nazionale. Secondo il Consiglio federale, le ragioni di politica istituzionale e di politica linguistica invocate in questo contesto devono essere suffragate da prescrizioni unitarie a sostegno delle lingue nazionali. Se i Cantoni dovessero discostarsi dalla Strategia linguistica da essi stessi adottata, il Consiglio federale sarebbe costretto a ricorrere alla competenza sussidiaria conferita alla Confederazione dall’articolo 62 capoverso 4 Cost.

In considerazione di questi sviluppi e del fatto che diverse decisioni di sopprimere l’insegnamento di una seconda lingua nazionale nella scuola elementare potrebbero concretizzarsi già dall’anno scolastico 2017/2018, il Consiglio federale ritiene opportuno sottoporre a discussione alcune proposte di soluzione.

Contenuto del disegno

La necessità di un intervento da parte dello Stato deriva, da un lato, dalla responsabilità politica di garantire la comprensione fra le comunità linguistiche e, dall’altro, dall’obbligo politico di armonizzare il settore scolastico per garantire la permeabilità dello spazio formativo svizzero. La padronanza delle lingue nazionali, inoltre, è un fattore di successo importante per l’integrazione professionale.

Lo svolgimento di una consultazione è al momento attuale riconducibile agli sviluppi in atto in alcuni Cantoni, che rimettono in questione l’insegnamento di una seconda lingua nazionale nella scuola elementare dall’anno scolastico 2017/2018. La consulta-2zione serve a sottoporre a discussione per tempo possibili soluzioni. Se nel frattempo i Cantoni dovessero attuare la Strategia linguistica e rinunciare a decisioni che si discostano dai principi in essa formulati, una modifica della legge non si imporrebbe più.

L’obiettivo di un’eventuale revisione prevede un disciplinamento che, da un lato, conceda alle lingue nazionali lo spazio loro spettante nell’insegnamento scolastico e, dall’altro, tenga conto sia delle competenze cantonali nelle questioni di istruzione pubblica sia delle differenze fra le diverse regioni linguistiche. È in quest’ottica che il Consiglio federale sottopone a discussione tre varianti, pur dando la preferenza a una delle tre varianti.