Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/47: Modifica della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 15 cpv. 3 legge sulle lingue (3° periodo nuovo)

Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un’altra lingua straniera. L’insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. L’insegnamento di una seconda lingua nazionale inizia al più tardi due anni prima della fine della scuola elementare.

Nella sua seduta del 6 novembre 2014, la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) ha incaricato l’Ufficio federale della cultura (UFC) di presentare in un rapporto le basi costituzionali, le condizioni e i limiti di un intervento legislativo della Confederazione. Il 2 settembre 2015, dopo avere preso atto di questo rapporto, la CSEC-S ha deciso di non dare seguito all’iniziativa depositata dalla CSEC-N. La competente commissione del Consiglio degli Stati ha ritenuto che, a quel momento, non sussistessero gli estremi per intervenire; ha inoltre ricordato che il Consiglio federale si è più volte dichiarato disposto a esaminare la situazione e a considerare l’opportunità di un intervento da parte della Confederazione, qualora gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non portassero all’auspicata armonizzazione scolastica. Il 5 novembre 2015, desiderando rimettere la gestione del dossier al Consiglio federale, la CSEC-N ha deciso di sospendere le deliberazioni sull’iniziativa 14.459. La commissione ha tempo fino al 1° settembre 2016 per decidere sull’oggetto.

Interventi parlamentari

Nel periodo compreso fra il 2013 e il 2015, la questione dell’insegnamento delle lingue nazionali nella scuola dell’obbligo è stata al centro di una serie di interventi parlamentari9. In questi interventi, gli autori hanno posto una serie di domande e avanzato richieste in relazione all’armonizzazione dell’insegnamento delle lingue, alla posizione della seconda lingua nazionale, alla comprensione fra le comunità linguistiche del Paese, alla coesione nazionale e alla tempistica di un eventuale intervento da parte della Confederazione. Una gran parte degli autori si è dimostrata preoccupata per gli sviluppi in atto nei Cantoni.

Posizione del Consiglio federale

Nei suoi pareri in risposta agli interventi parlamentari, il Consiglio federale ha espresso una posizione chiara sull’argomento.

Il Collegio governativo si impegna in favore della promozione e del rafforzamento del plurilinguismo e della comprensione fra le comunità linguistiche. In uno Stato plurilingue come la Svizzera, il trattamento riservato alle lingue nazionali assume un’importanza fondamentale che va ben oltre il fatto di apprendere e padroneggiare una seconda lingua nazionale – assume cioè una dimensione politica. Pertanto il Consiglio federale ritiene molto importante l’insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo. A suo avviso, una seconda lingua nazionale deve essere insegnata dal livello elementare fino al termine del livello secondario I. Incoraggia ed esorta i Cantoni a impegnarsi per una soluzione armonizzata sulla base della Strategia linguistica 2004. Se questi ultimi non dovessero giungere a una soluzione concordata, sarebbe disposto a intervenire nei limiti della sua competenza.

In occasione dell’assemblea plenaria della CDPE del 31 ottobre 2014, il capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha avuto modo di esporre la posizione del Consiglio federale e di discutere con i Cantoni. Da allora, il tema è oggetto di un continuo dialogo fra il DFI e la CDPE. Dato che una stretta collaborazione con i Cantoni è importante per il Consiglio federale, il 2 marzo 2016 il DFI ha invitato per lettera la CDPE a presentare una valutazione della situazione giuridica.

Posizione della CDPE

La CDPE ha preso posizione il 23 giugno 2016 sulla lettera del 2 marzo 2016 del DFI. La CDPE condivide l’interpretazione e la valutazione giuridiche esposte dall’UFC nel suo rapporto del 17 febbraio 2015 all’attenzione della CSEC-S, secondo cui:

- in virtù dell’articolo 62 capoverso 4 Cost., la Confederazione è autorizzata e obbligata a intervenire sul piano legislativo se il legislatore federale giunge alla fondata conclusione che i Cantoni non adempiono il loro obbligo costituzionale di armonizzare il settore scolastico;

- adottando la Strategia linguistica 2004, i Cantoni hanno concordato una soluzione per armonizzare a livello nazionale il settore scolastico; questa strategia è vincolante per i Cantoni firmatari del concordato HarmoS e definisce indirettamente gli standard anche per i Cantoni non firmatari;

- il livello elementare è da considerare una fase della formazione ai sensi dell’articolo 62 capoverso 4 Cost. e quindi alla fine della scuola elementare e della scuola obbligatoria tutti gli allievi – a parte singoli casi di esonero o adeguamento degli obiettivi formativi – devono acquisire le competenze di base definite negli obiettivi formativi.

Secondo la CDPE non è tuttavia possibile valutare in modo definitivo se sono soddisfatte le condizioni per l’emanazione sussidiaria di prescrizioni federali prima di disporre dei risultati dell’introduzione nei Cantoni dei piani di studio delle diverse regioni linguistiche. Esorta pertanto la Confederazione a esaminare in modo approfondito la questione della proporzionalità e dell’opportunità di un suo intervento.

9 Ip. 13.4025 (Aebischer) «Armonizzazione del settore scolastico»; Ip. 13.4079 (Reynard) «Rispetto della legge sulle lingue. Insegnamento del francese e coesione nazionale»; Mo. 14.3143 (Semadeni) «Strategia per promuovere le scuole in cui s’insegna in due lingue nazionali»; Ip. 14.3153 (Comte) «Insegnamento di una seconda lingua nazionale. Quando è finita la ricreazione?»; Mo. 14.3182 (Gruppo socialista) «Apprendimento delle lingue nella scuola dell’obbligo. Prevenire è meglio che curare. Più risorse per la coesione nazionale»; Ip. 14.3287 (Levrat) «Rafforzamento della coesione nazionale»; Ip. 14.3735 (Tschäppät) «Imparare una seconda lingua nazionale fa parte dell’identità svizzera»; Po. 14.3768 (Bugnon) «Rapporto sulla coesione nazionale e il plurilinguismo»; Ip. 14.4151 (Schwaller) «Insegnamento delle lingue nazionali nella scuola dell’obbligo»; F 14.5032 (Vogler) «Zurückdrängen der Landessprachen»; F 14.5055 (Aebischer) «Englisch als einzige Fremdsprache in der Volksschule»; F 14.5145 (Keller) «Teilt der Gesamtbundesrat die Äusserungen Alain Bersets zur Sprachenfrage?»; F 14.5146 (Keller) «Bundesrat Alain Berset will die kantonale Bildungshoheit ausschalten»; Ip. 15.3921 (Levrat) «Ancora minacciato l’insegnamento del francese a scuola?»; Ip. 15.4190 (Reynard) «Ripetuti attacchi all’insegnamento del francese. È giunto il momento di agire?».