Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/47: Modifica della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) · 13 pagine

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Il federalismo implica che la Confederazione si impegni nei confronti dei Cantoni e che questi, a loro volta, si impegnino nei suoi confronti e nei confronti degli altri Cantoni. In tal modo una decisione presa unilateralmente da un Cantone nel settore delle lingue – e che è in contrasto con la Strategia linguistica adottata congiuntamente – ha un impatto anche sulla responsabilità nei confronti della Confederazione e di tutti gli altri Cantoni.

2 Normativa proposta

Per i motivi esposti, il Consiglio federale sottopone a discussione tre varianti.

2.1 Descrizione delle varianti

La competenza della Confederazione nel settore scolastico è limitata e sussidiaria. In primo luogo è circoscritta all’obbligo dei Cantoni di armonizzare l’insegnamento. In secondo luogo, se interviene, la Confederazione è vincolata al principio di sussidiarietà, che costituisce il principio generale di gestione strategica previsto dalla Costituzione federale.

Limitazione

L’articolo 62 capoverso 4 Cost. non consente alla Confederazione di disciplinare integralmente l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo, ma soltanto di emanare le «norme necessarie», dal suo punto di vista, per quanto riguarda le fasi della formazione e i relativi obiettivi. Il legislatore federale ha pertanto la facoltà di prescrivere che al termine della scuola elementare gli allievi devono aver acquisito determinate conoscenze in una seconda lingua nazionale, il che presuppone che l’insegnamento di una seconda lingua nazionale debba iniziare nella scuola elementare. La Confederazione non può però stabilire né l’ordine in cui devono essere insegnate le lingue straniere (e quindi quale lingua straniera per prima) né quando deve iniziare l’insegnamento delle lingue straniere. Questa questione curricolare resta di competenza cantonale10.

Sussidiarietà

In quanto principio generale della gestione strategica, la sussidiarietà esige che una soluzione federale intervenga nella competenza dei Cantoni soltanto nella misura dello stretto necessario. Se – com’è il caso oggi (v. n 1.1.1) – i Cantoni hanno già un’idea concreta di come armonizzare l’insegnamento delle lingue straniere, un’eventuale prescrizione della Confederazione deve basarsi su di essa.

Non sarebbe pertanto opportuno se il legislatore federale prescrivesse una soluzione di armonizzazione che non fosse in linea con il concordato HarmoS. Una soluzione che prevedesse, per esempio, una lingua nazionale come prima lingua straniera avrebbe ripercussioni considerevoli per i Cantoni della Svizzera tedesca che iniziano con l’inglese nella scuola elementare e che si sono organizzati in tal senso (formazione degli insegnanti, strumenti didattici, misure organizzative ecc.).

- Variante 1: testo dell’iniziativa parlamentare 14.459

Art. 15 cpv. 3 legge sulle lingue (nuovo solo il 3° periodo)

3Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un’altra lingua straniera. L’insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. L’insegnamento della seconda lingua nazionale inizia al più tardi due anni prima della fine della scuola elementare.

- Variante 2: recepimento della soluzione HarmoS a livello di legge

Art. 15 cpv. 4 legge sulle lingue (nuovo)

3Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, competenze linguistiche equivalenti in almeno una seconda lingua nazionale e in inglese.

4La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal 3° (HarmoS: 5°) anno di scuola e la seconda al più tardi a partire dal 5° (HarmoS: 7°) anno. I Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l’insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione delle due lingue straniere.

- Variante 3: garanzia formale della posizione della seconda lingua nazionale

Art. 15 cpv. 3 legge sulle lingue (nuovo solo il 3° periodo)

3Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un’altra lingua straniera. L’insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. L’insegnamento della seconda lingua nazionale inizia al livello elementare e prosegue fino alla fine della scuola dell’obbligo.

10 Bernhard Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 62, Zurigo / San Gallo 2014, n. marg. 66.