Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/47: Modifica della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) · 13 pagine

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All’articolo 7 il concordato HarmoS stabilisce che «allo scopo d’armonizzare gli obiettivi dell’insegnamento a livello nazionale, si fissano degli standard nazionali di formazione». Questi standard (chiamati anche «obiettivi formativi nazionali») sono alla base dei piani di studio delle diverse regioni linguistiche della Svizzera (il «Lehrplan 21» per la Svizzera tedesca, il «Plan d’études romand» per la Svizzera francese e il «Piano di studio» per il Cantone Ticino) e dei mezzi d’insegnamento (art. 8 cpv. 2 concordato HarmoS).

La CDPE adotta gli obiettivi formativi nazionali nel 2011

Nel 2011 la CDPE ha adottato obiettivi formativi nazionali per quattro ambiti disciplinari della scuola obbligatoria (lingua di scolarizzazione, lingue seconde o straniere, matematica e scienze naturali). Tali obiettivi descrivono le competenze fondamentali che gli allievi devono raggiungere nella lingua di scolarizzazione, nelle lingue straniere, in matematica e nelle scienze naturali al termine del sesto e del nono anno di scuola5.

La decisione della CDPE – presa, come prescritto, con la maggioranza dei due terzi e tenendo espressamente conto dell’articolo 7 del concordato HarmoS – è d’importanza cruciale per l’armonizzazione, a livello nazionale, degli obiettivi d’insegnamento. Alle deliberazioni e alla votazione hanno preso parte anche i Cantoni che non hanno aderito al concordato HarmoS. In questo senso, gli obiettivi di formazione della CDPE sono vincolanti per tutti i Cantoni.

1.1.2 Stato di attuazione dell’armonizzazione dell’insegnamento delle lingue

La Strategia linguistica 2004 è attualmente applicata in 23 Cantoni: 22 applicano il cosiddetto «modello 3/5»: apprendimento della prima lingua straniera al più tardi dal terzo anno scolastico del livello elementare e apprendimento della seconda lingua straniera al più tardi dal quinto anno scolastico del livello elementare. Il Cantone Ticino e quello dei Grigioni, nei quali è obbligatorio l’apprendimento di tre lingue straniere, hanno adottato ciascuno un modello proprio. I Cantoni di Argovia, Uri e Appenzello Interno non hanno o non hanno ancora applicato interamente il modello 3/5 (nel Cantone di Argovia, dall’anno scolastico 2015/2016 l’insegnamento della seconda lingua nazionale inizia nel sesto anno del livello elementare e sarà anticipato al quinto in concomitanza con l’applicazione del «Lehrplan 21»).

Nei Cantoni della Svizzera francese, il tedesco è insegnato dal terzo e l’inglese dal quinto anno di scuola. I Cantoni sul confine linguistico (Basilea Città, Basilea Campagna, Berna, Soletta, Friburgo e Vallese) iniziano con il francese dal terzo e con l’inglese dal quinto anno scolastico. Gli altri Cantoni della Svizzera tedesca iniziano di regola con l’inglese dal terzo anno e con il francese dal quinto anno del livello elementare. Il 18 giugno 2015 la CDPE ha presentato un rapporto sull’armonizzazione della scuola dell’obbligo, nel quale traccia un bilancio sostanzialmente positivo anche se, «per quanto attiene alla questione dell’insegnamento armonizzato delle lingue, non si possono escludere differenze»6. La CDPE ha invitato i Cantoni a continuare a osservare il processo di armonizzazione e, ove necessario, a impegnarsi per concretizzare e ottimizzare la sua attuazione come previsto dal rapporto.

In diversi Cantoni della Svizzera tedesca, l’insegnamento di una seconda lingua nazionale al livello elementare è messo in discussione. Nonostante le prescrizioni in materia siano chiare (Strategia linguistica 2004, concordato HarmoS 2007, obiettivi formativi 2011), numerosi interventi parlamentari depositati di recente chiedono che sia abrogato il modello 3/5. Sulla scorta di motivi pedagogici (sovraccarico di lavoro degli allievi; inefficacia dell’insegnamento precoce delle lingue; carenza di risorse), si chiede che al livello elementare sia insegnata una sola lingua straniera; e questa lingua straniera è, dai più, esplicitamente o implicitamente ritenuta l’inglese.

Oltre ai Cantoni di Appenzello Interno e Uri, in cui il modello 3/5 non è mai stato applicato, l’armonizzazione degli obiettivi formativi, e in particolare dell’insegnamento di una seconda lingua nazionale, è messa in discussione nei Cantoni elencati di seguito.

- Basilea Campagna: il 15 ottobre 2015, il comitato «Starke Schule Baselland» ha depositato due iniziative popolari. Con la prima («Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt», «Stop al sovraccarico di lavoro degli allievi: una lingua straniera alle elementari è sufficiente») intende abolire l’insegnamento precoce dell’inglese. Con la seconda iniziativa intende mettere fine alla collaborazione con i Cantoni di Berna, Friburgo, Vallese, Soletta e Basilea Città al progetto «Passepartout» sull’apprendimento delle lingue straniere nella scuola pubblica.

- Glarona: il 10 novembre 2015, il Consiglio di Stato glaronese ha deciso di introdurre il nuovo piano di studio. In deroga alle prescrizioni del «Lehrplan 21», il francese sarà offerto in parte solo come materia opzionale (e non come materia obbligatoria) nei tre tipi di scuola del livello secondario I: gli allievi della «Oberschule» e della «Realschule» possono rinunciare interamente al francese a vantaggio delle attività creative e manuali, mentre per quelli della «Sekundarschule» l’apprendimento di questa lingua nazionale rimane obbligatorio. Il piano di studio del Cantone di Glarona sarà introdotto nell’anno scolastico 2017/2018.

La decisione (definitiva) è in contrasto con la Strategia linguistica 2004 e il concordato HarmoS, che prevede unicamente esoneri individuali o adeguamenti degli obiettivi di apprendimento in casi motivati, come per altre materie; l’esonero generale dalle lezioni di lingua straniera per intere classi o gruppi di determinati livelli non è previsto7.

- Grigioni: sulla scorta di considerazioni giuridiche, il 20 aprile 2015 il Gran Consiglio grigionese ha dichiarato nulla l’iniziativa popolare «Nur eine Fremdsprache in der Primarschule (Fremdsprachen-Initiative)» («Solo una lingua straniera nelle scuole elementari [iniziativa sulle lingue straniere])». Nel maggio del 2015, i promotori dell’iniziativa hanno presentato un ricorso costituzionale al Tribunale amministrativo, che nel marzo del 2016 ha confermato la validità dell’iniziativa popolare. La decisione è stata impugnata davanti al Tribunale federale.

- Lucerna: il 17 settembre 2014 è stata depositata l’iniziativa popolare «Nur eine Fremdsprache in der Primarschule» («Una sola lingua straniera alla scuola elementare»). Il 1° dicembre 2015 il Parlamento lucernese, non allineandosi alla proposta

5 Per le lingue straniere: Competenze fondamentali per le lingue seconde. Standard nazionali di formazione. Approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE il 16 giugno 2011 (http://edudoc.ch/record/96781/files/grunddkomp_fremdsprachen_.pdf; ultima consultazione: 9 aprile 2016).

6 BILANCIO 2015. Armonizzazione degli elementi fondamentali fissati nella Costituzione (art. 62 cpv. 4 Cost.) per la scuola obbligatoria, 18 giugno 2015 (www.edudoc.ch; ultima consultazione: 15 aprile 2016).

7 Scheda informativa. Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Servizio stampa Segretariato generale CDPE, 18 marzo 2015, pag. 4.