Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 22 pagine
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Tribunal!
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo appoggia l’introduzione dell'addebito di spese nella procedura in materia di assicurazioni sociali e propone una nuova variante di sua concezione. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città si dichiara piuttosto scettico sulla modifica di legge proposta. Entrambi i tribunal! auspicano un disciplinamento chiaro, ehe non si limiti aile procedure relative a prestazioni e contributi, ma si applichi in egual modo a tutte le proce dure. Essi propongono di applicare a tutte le procedure la forchetta compresa tra 200 e 1000 franchi, di prevedere nella LPGA la possibilità di chiedere un anticipe delle spese e di stralciare i’esenzione dalle spese a favore degli assicuratori. Inoltre, a loro giudizio le spese processuali dovrebbero essere introdotte anche nell'ambito délia previdenza professionale.
Altre organizzazioni interessate / Privati
Le altre organizzazioni (AGILE, Pro Infimiis, PMS, Inclusion Handicap, Procap, FRPA, Avanti donne, SSP-VPOD, Avenir social, FSP, AVIVO, GDS, Groupe sida Genève, Associazione Cerebral Svizzera, CSA, SDRCA) si dichiarano contrarie all’introduzione dell’addebito di spese nelle procedure in materia di assicurazioni sociali. inclusion Handicap, AGILE, Pro Infirmis, PMS, Procap, FRPA e SSP-VPOD chiedono ehe il principio délia gratuité sia reintrodotto nell'assicurazione invalidité. Pur opponendosi all'introduzione dell’addebito di spese processuali, 4 organizzazioni esprimono una preferenza per la variante 1 e 2 organizzazioni per la variante 2.
S.2.3.2 Adeguamenti delle disposizioni in materia di regresso
Canton!
La maggioranza dei Canton! rinuncia a esprimersi in merito aile disposizioni sul regresso. Prendendo posizione su talune disposizioni, 9 Canton! (BE, SO, TG, Tl, UR, VD, VS, ZG, ZH) si dichiarano perlopiù a favore délia concessione del diritto di regresso per il rimborso delle spese per cure ospedaliere. Riscuote consenso anche il rafforzamento dell’obbligo di collaborare degli assicurati nell’esercizio del re gresso. BE propone di introdurre una disposizione seconde cui il danno - causato all’assicüratore da un assicurato ehe violi l’obbligo di informare, e quindi vanifichi il regresso - deve essere compensato con le prestazioni. Divers! Canton! vogliono ehe l’obbligo di informare sia esplicitamente previsto anche per gli avvocati ed esteso alla riscossione dei contributi. Alcuni Canton!, ad esempio ZG, NW, SG e GR, auspicano che Tobbligo di collaborare degli assicurati nell’esercizio del regresso sia esteso anche aile valutazioni peritali nelle procedure relative aile prestazioni. BS suggerisce inoltre di iscrivere nella LPP un obbligo di informazione degli organi LPP nei confronti degli organi del diritto föderale delle assicura zioni sociali, analogamente a quanto previsto all’articolo 32 LPGA per le fattispecie menzionate all’articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LPGA, poiché l’obbligo di collaborare previsto all’articolo 28 LPGA non si applica ai beneficiari di prestazioni délia LPP e nella pratica questo risulta d’ostacolo in particolare per gli organi d’eseeuzione delle PC. BL e Tl approvano le precisazioni apportate al catalogo delle prestazioni per le quali puô essere chiesto il regresso. Nel proprio parère, VD sostiene ehe nella versione in lingua francese dell’avamprogetto vi è un errore di traduzione.
Partit! politici, associazioni mantello nazionali di Comuni, città e région! di montagna, associa-
zioni dell’economia
Da queste cerchie non sono pervenuti pareri.
Organi d’eseeuzione e altre organizzazioni interessate / Privati
CUAI/CCCC/ACCP approvano le disposizioni in materia di regresso e auspicano ehe gli obblighi di collaborare degli assicurati nell’esercizio del regresso siano estes! anche aile valutazioni peritali nelle procedure relative aile prestazioni. Dal canto suo, l’obbligo di informare deve essere esteso anche alla riscossione dei contributi. La Suva accoglie favorevolmente le disposizioni sul regresso e suggerisce di estendere l’obbligo di collaborare degli assicurati anche aile valutazioni peritali nelle procedure relative aile prestazioni e di prevedere in generale la possibilità di sospendere le prestazioni in caso di mancata collaborazione da parte degli assicurati. Suggerisce inoltre di introdurre nel catalogo delle prestazioni