Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 22 pagine

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riguardo alla considerazione degli sviluppi tecnologici per la consegna di mezzi ausiliari e quindi anche per l’assunzione dei costi da parte delle assiçurazioni social!.

3.3.3 Disposizione sulla qualità di parte degli assicuratori nei procedimenti penali

In moiti pareri degli organi d’esecuzione e dei Canton! viene proposta unanimemente l'introduzione nella LPGA di una disposizione ehe disciplini la qualità di parte degli assicuratori nei procedimenti penali. A questo riguardo si fa notare ehe la prassi giudiziaria dei Canton! è eterogenea; in certi casi, tuttavia, gli assicuratori devono poter esercitare diritti di parte nei procedimenti penali.

3.3.4 Altre richieste di revisione in rapporte con l’eseeuzione e la lotta agii abusi assicurativi

Alcuni Canton! (NW, ZG, SG, GR, VS, NE), CUAI/CCCC/ACCP e USI suggeriscono di esaminare anche varie modifiche presentate già qualche anno fa in una lista di proposte per la revisione délia LPGA. Tra queste proposte vengono ad esempio menzionate più volte in particolare le seguenti:

estendere l’obbligo di collaborare seconde l’articolo 43 capoverso 2 LPGA alla riscossione dei contributi e agii accertamenti relativ! allô Statute ai sens! dei diritto delle assiçurazioni social!; manca una base legale ehe obblighi gli assicurati a collaborare a una perizia nell’ambito dell’esercizio dei diritto di ré gresse;

completare l’articolo 43 capoverso 3 LPGA in modo da poter sospendere o ridurre eventuali prestazioni correnti in caso di violazione dell’obbligo di collaborare; cosi la giurisprudenza verrebbe integrata nella legge;

completare l’articolo 52 capoverso 3 LPGA in modo da consentira agii assicuratori di addebitare le spese agii opponenti in caso di opposizioni dilatorie e senza possibilità di successo;

disciplinare all’articolo 53 capoverso 1 LPGA il termine per la revisione;

completare l’articolo 72 LPGA in modo da permettere il regresso anche per le spese di accertamento (spese peritali);

applicare i requisiti generali di una moderna gestione voluti dal Consiglio federale nell’ambito délia prevista modernizzazione délia vigilanza non solo al 1° pilastro, ma anche a tutti i rami delle assiçurazioni social!, e sancirli di conseguenza a livello di legge nella LPGA;

completare l’articolo 50a capoverso 1 lettera e LAVS prevedendo la possibilità, su richiesta scritta e motivata, di comunicare i dati all’ufficio délia migrazione.

NW e GR chiedono di sopprimere l’obbligo previsto all’articolo 27 capoverso 3 LPGA ehe impone all’assicuratore di informare immediatamente l’assicurato o i suoi congiunti se constata ehe essi possono rivendicare prestazioni di altre assiçurazioni social!, poiché si tratta di un obbligo difficile da attuare per gli assicuratori e ehe inoltre puô dare adito a spiacevoli demande di risarcimento di danni.

SO chiede l’introduzione nella LPGA di un articolo 22 capoverso 3 ehe consenta per principio la compensazione reciproca per tutte le assiçurazioni social!. A suo awiso, infatti, le norme attualmente vigenti sono insoddisfacenti e in particolare la compensazione non è possibile in tutti i casi: nei rapporte tra LAVS e LPC, ad esempio, è possibile per il versamento retrpattivo di rendite ma non per la restituzione delle medesime, poiché questa eventualità non è prevista nelle due leggi. BS auspica ehe sia introdotta nella LPP una norma per la compensazione delle prestazioni dei diritto federale delle assiçurazioni so cial!, in modo da agevolare in particolare l’incasso dei crédit! di restituzione delle PC sorti in caso di versamento retroattivo di prestazioni délia LPP. A suo parère, infatti, ad oggi manca un diritto di com pensazione legale con le prestazioni délia LPP, sicché gli organi PC possono compensare direttamente i versamenti retroattivi di prestazioni délia LPP soltanto sulla base di un ordine di pagamento scritto