Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione capitolo 12 LDIP (arbitrato internazionale)

Riferimento/n. fascicolo COO.2180.109.7.251117 / 241.1/2018/00004

3.13 Provvedimenti cautelari e amministrativi (art. 183 cpv. 2 AP-LDIP)

La proposta, secondo cui anche una parte può chiedere l’intervento del tribunale statale, è stata accolta; solo ASA, FAV, Uni L, Uni LU e Bucher si sono espressi in proposito. Non sono pervenuti pareri negativi.

Uni L e Bucher propongono inoltre che dovrebbe essere disciplinata anche la collaborazione tra tribunali statali e tribunali arbitrali nel settore dei provvedimenti cautelari. Secondo la FAV sarebbe necessario chiarire anche se l’esecuzione di un provvedimento cautelare disposto da un tribunale arbitrale rientri nella procedura di esecuzione vera e propria o piuttosto nell’assistenza giudiziaria.

ASA, Uni L e Uni LU consigliano di completare l’articolo 183 AP-LDIP affinché anche un tribunale arbitrale con sede all’estero possa adire il tribunale statale per l’esecuzione di provvedimenti cautelari29. L’ASA ha avanzato una proposta di formulazione a tale riguardo.

3.14 Assunzione di prove (art. 184 cpv. 2 e 3 AP-LDIP)

Ottiene il consenso la disposizione proposta secondo la quale il tribunale statale, su richiesta, può applicare o prendere in considerazione altre forme procedurali. Il Cantone AG, ASA, Uni BE, Uni GE, Uni SG e div. studi legali accolgono le modifiche. Solo il Cantone GE respinge esplicitamente la proposta di revisione.

Gli interpellati hanno presentato ulteriori osservazioni dettagliate sulla proposta di revisione. Secondo Bucher per esempio la proposta potrebbe causare un aumento delle richieste, ma non ritiene che la disposizione sia nuova nei contenuti, in quanto anche prima della revisione era già applicato l’articolo 11a LDIP. Il Cantone AG teme che l’applicazione del diritto straniero possa portare a conflitti con i principi svizzeri dello Stato di diritto. Il tribunale statale competente dovrebbe quindi poter decidere a sua discrezione se applicare altre forme procedurali.

Div. studi legali e Uni LU valutano troppo restrittiva la limitazione al tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale di cui al capoverso 2.

L’ASA sostiene che anche i tribunali arbitrali con sede all’estero debbano avere la possibilità di rivolgersi al juge d’appui svizzero. Uni L suggerisce di chiarire la questione nel testo di legge. Uni LU reputa invece che permettere a un tribunale arbitrale con sede all’estero di rivolgersi a un juge d’appui svizzero vada al di là dell’obiettivo della revisione.

I Cantoni GE e AG sono dell’opinione che il tribunale statale dovrebbe decidere a sua discrezione se applicare o prendere in considerazione altre norme procedurali inoltre reputano sbagliata l’analogia tra le regole dell’assistenza giudiziaria internazionale e quelle della giurisdizione arbitrale.

ASA e Uni GE hanno avanzato delle proprie proposte redazionali.

3.15 Decisione in materia di spese (art. 189 cpv.3 AP-LDIP)

Gli interpellati respingono nettamente la proposta di permettere al tribunale arbitrale di stabilire le proprie spese legate alla pronuncia di un lodo.

La posizione del Cantone BE, di PVL, ASA (maggioranza), TF, FAV, ASM, Uni L, Uni SG e div. studi legali (maggioranza) è chiaramente contraria alla proposta. FSA, SwissHoldings, Uni BE, Uni GE e Uni LU accoglierebbero la disposizione se venisse prevista una possibilità di ricorso relativo alle spese. Vengono suggerite molteplici soluzioni, ad esempio un nuovo

29 ASA, Uni L, Uni LU.