Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione capitolo 12 LDIP (arbitrato internazionale)

Riferimento/n. fascicolo COO.2180.109.7.251117 / 241.1/2018/00004

L’ASA propone di ammettere l’utilizzo dell’inglese per tutti gli atti del procedimento, Bucher e SwissHoldings sono invece dell’avviso che bisognerebbe poterlo usare per l’intera procedura di impugnazione. Il PVL ritiene che andrebbe permesso anche nei procedimenti dinnanzi al juge d’appui. ASA, ICC CH e Uni LU auspicano inoltre un chiarimento circa la lingua della sentenza e la possibilità di utilizzare l’inglese anche nella procedura di revisione.

I Cantoni AR, BS, GE, GL, LU e ZH, e TF, FAV, ASM e Uni L sono contrari alla proposta, sostenendo che gli atti in inglese sono utili solo alle parti straniere. Dalla necessità di tradurre gli atti redatti in inglese destinati al Tribunale federale risulterebbero poi una minore chiarezza del diritto e spese più elevate. Giacché l’avvocato che si deve presentare al Tribunale federale è ad ogni modo svizzero, l’impiego della lingua inglese non risulterebbe comunque necessario.

La FSA non è arrivata a una conclusione chiara su questo tema.

3.19 Procedura di revisione dinnanzi al Tribunale federale (art. 119b AP-LTF)

Gli unici partecipanti ad esprimersi sul disciplinamento della procedura di revisione dinnanzi al Tribunale federale sono stati ASA, TF, Bucher e Uni GE, che in linea di principio accolgono la disposizione. Suggeriscono di disciplinare le modalità da seguire nel caso in cui il Tribunale federale accolga la revisione e rinvii la causa al tribunale arbitrale, ma questo non possa più essere costituito.

Bucher propone anche di prevedere la possibilità di presentare una domanda di revisione direttamente al tribunale arbitrale.

ASA, TF e Uni GE avanzano delle proprie proposte di formulazione riguardanti diverse richieste.

Nessun parere pervenuto ha rigettato la proposta.

3.20 Procedura sommaria dinnanzi al tribunale statale (art. 251a e 356 cpv. 3 AP-CPC)

I Cantoni AG e BE, e ASA, FAV, SwissHoldings, Uni GE e div. studi legali accolgono il chiarimento secondo il quale il tribunale statale, nell’esercizio delle sue funzioni di juge d’appui, decide in procedura sommaria. La proposta di revisione viene ampiamente accolta.

Per il Cantone BE è auspicabile disciplinare nell’articolo 356 AP-CPC anche le competenze del juge d’appui. Div. studi legali sostengono che la procedura per ottenere l’attestazione di esecutività vada strutturata come una procedura di giurisdizione volontaria.

Uni GE avanza alcune proposte di formulazione per l’articolo 251 lettere e e d AP-CPC.

4 Altri suggerimenti e punti critici

Di seguito sono riportati suggerimenti e punti critici non concernenti direttamente l’avamprogetto e pervenuti nel quadro della procedura di consultazione.

4.1 Indicazioni generali

Nel quadro dell’avamprogetto era stata esaminata, ma poi volutamente respinta, l’idea di creare un juge d’appui nazionale. UDC, ASA e FAV sono esplicitamente favorevoli a questa