Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione capitolo 12 LDIP (arbitrato internazionale)
Riferimento/n. fascicolo COO.2180.109.7.251117 / 241.1/2018/00004
senza il consenso del tribunale arbitrale) o le istituzioni arbitrali. L’ASA avanza in merito una proposta di formulazione.
Bucher inoltre sostiene che nell’articolo 185 LDIP dovrebbero essere disciplinati altri aspetti, come il gratuito patrocinio, la notifica di una clausola arbitrale se l’accesso alla giustizia è incerto, l’anticipazione delle spese o la cauzione per le spese ripetibili.
4.6 Competenza (art. 186 LDIP)
Uni SG e div. studi legali sostengono nei rispettivi pareri che sarebbe opportuno cancellare l’articolo 186 capoverso 3. Per Bucher sarebbe auspicabile estendere l’articolo 186 LDIP anche alla composizione del tribunale arbitrale.
4.7 Diritto applicabile alla decisione nel merito (art. 187 LDIP)
ASA, Uni GE, Uni LU, Bucher e div. studi legali ritengono che nell’articolo 187 LDIP sia scorretta l’espressione «norme giuridiche», che dovrebbe essere invece sostituita con «regole giuridiche». La FAV trova invece che la modifica non sia di alcuna utilità e che comprometta la certezza del diritto, poiché crea l’impressione che vigano nuove regole rispetto a prima.
Tsaneva sostiene che le norme di applicazione necessaria citate all’articolo 187 LDIP dovrebbero essere disciplinate; propone di regolare quelle che appartengono alla lex causae in un nuovo capoverso 3, e le altre in un nuovo capoverso 4. La norma di collisione potrebbe essere sancita in un nuovo capoverso 5.
4.8 Decisioni parziali (art. 188 LDIP)
Uni SG e div. studi legali ritengono che la disposizione non dovrebbe limitarsi alle decisioni parziali. Un tribunale arbitrale dovrebbe avere la competenza di emanare ogni tipo di decisione, anche decisioni riguardanti esclusivamente le spese.
Uni SG avanza una propria proposta redazionale.
4.9 Impugnazione dei lodi (art. 190 LDIP)
La proposta di revisione non prevede né di modificare né di completare i motivi di impugnazione. L’ASA auspicherebbe però che venisse sancito nel testo di legge il termine di ricorso. Inoltre indica che le scelte linguistiche del testo francese si allontanano da quelle della versione tedesca42.
Uni SG propone di far riferimento alle decisioni incidentali piuttosto che alle decisioni pregiudiziali.
Bucher è dell’opinione che l’impugnazione per incompatibilità con l’ordine pubblico non sia sufficiente e che vada esplicitato nella disposizione il principio «pacta sunt servanda». Nel loro parere congiunto, le associazioni sportive43 ritengono che il diritto vigente non tuteli a sufficienza il lavoratore e in particolare lo sportivo. Sostengono perciò che, nel settore dello sport, per l’impugnazione dovrebbe essere preso in considerazione l’assoggettamento obbligatorio all’arbitrato. La loro proposta redazionale per un nuovo motivo di impugnazione tiene conto di questa richiesta.
4.10 Autorità di ricorso e revisione (art. 191 AP-LDIP)
L’avamprogetto prevede solo degli adattamenti dell’articolo 191 AP-LDIP: il Tribunale federale diviene anche autorità di revisione e oltre all’articolo 77 si rimanda al nuovo articolo 119b AP-LTF. ASA, Uni SG e div. studi legali indicano che in questo contesto bisognerebbe adat-
42 Adattamento del cpv. 2 lett. d: [...] Grundsatz des rechtlichen Gehörs in einem kontradiktorischen Verfahren [...].
43 SAFP/FIFPro/SAIP/WAIPU