Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione capitolo 12 LDIP (arbitrato internazionale)
Riferimento/n. fascicolo COO.2180.109.7.251117 / 241.1/2018/00004
cedimento di impugnazione e secondo il PVL anche dinnanzi ai tribunali nazionali, mentre per Uni SG l’impiego di questa lingua non dovrebbe spingersi al di là di quanto proposto nella revisione. Secondo Uni LU la disposizione è un buon compromesso elvetico. I Cantoni AR, BS, GE, GL, LU e ZH, e TF, FAV, ASM e Uni L temono che la mole di lavoro del Tribunale federale aumenti eccessivamente e che, a causa della mancanza di leggi in lingua inglese, ci si debbano aspettare imprecisioni negli atti.
USS, Bucher e Tschanz ritengono che il progetto di riforma sia nel suo insieme negativo. Secondo l’USS la giurisdizione arbitrale per controversie legate al diritto del lavoro presenta problemi di fondo. Bucher e Tschanz ritengono che la revisione sia poco innovativa: mentre Tschanz sostiene che la revisione danneggerà la Svizzera quale sede arbitrale, Bucher ritiene che non aumenterà l’attrattività del nostro Paese, poiché in gran parte vengono proposti solo chiarimenti.
3 Pareri sulle singole proposte
3.1 Rinuncia a sancire l’effetto negativo del principio della competenza del tribunale arbitrale in materia di competenza (art. 7 AP-LDIP)
Viene accolta positivamente la proposta di rinunciare a sancire l’effetto negativo del principio della competenza del tribunale arbitrale in materia di competenza. 11 partecipanti alla consultazione hanno espresso un parere esplicito in merito alla rinuncia alla modifica dell’articolo 7 LDIP16.
Il Cantone AG, ASA, FSA e Uni LU si sono espressamente dichiarati a favore della rinuncia a detta modifica. Non viene percepito come indispensabile sancire l’effetto negativo del principio della competenza del tribunale arbitrale in materia di competenza. Uni LU sottolinea tuttavia che ciò rispecchia esclusivamente il punto di vista svizzero.
I Cantoni BE e GE criticano la rinuncia alla modifica, in quanto non ritengono giustificata la distinzione nella giurisprudenza del Tribunale federale tra tribunali arbitrali con sede in Svizzera e tribunali arbitrali con sede all’estero. Sono inoltre dell’idea che la rinuncia a questa modifica si opponga all’obiettivo della revisione di creare chiarezza e certezza del diritto.
Anche il PLR lamenta la mancata attuazione dell’iniziativa parlamentare Lüscher, senza tuttavia fornire spiegazioni dettagliate.
Uni L, Bochatay, Bucher e Tschanz constatano come Uni LU che la rinuncia riflette unicamente il punto di vista svizzero. Sono dell’opinione che sancire l’effetto negativo della competenza del tribunale arbitrale in materia di competenza rafforzerebbe la reputazione della Svizzera come sede arbitrale internazionale. Anche se Uni L e Bochatay ritengono che la proposta di revisione dell’iniziativa Lüscher presenti degli errori tecnici, la reputano comunque un buon inizio. Bochatay avanza anche delle proposte redazionali concrete.
3.2 Collegamento del campo di applicazione del capitolo 12 della LDIP alle parti del patto di arbitrato (art. 176 cpv. 1 AP-LDIP)
PVL, ASA, FVA, FSA, Uni BE, Uni GE, Uni LU, Uni SG e div. studi legali si esprimono positivamente su questa proposta. Uni L aggiunge nel suo parere che questa problematica potrebbe essere facilmente risolta con un code unique.
Bucher ritiene che il collegamento alle parti del patto di arbitrato crei certezza del diritto, ma che allo stesso tempo resti ancora aperta la questione su come procedere se terzi, eventualmente mediante cessione, partecipano al patto di arbitrato. In relazione al collegamento
16 AG, BE, GE, PLR, ASA, FSA, Uni L, Uni LU, Bochatay, Bucher, Tschanz.