Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione capitolo 12 LDIP (arbitrato internazionale)

Riferimento/n. fascicolo COO.2180.109.7.251117 / 241.1/2018/00004

all’estero ai sensi della Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere22. La mezza forma scritta danneggerebbe la certezza del diritto, andando perciò in direzione contraria rispetto agli obiettivi della revisione. Uni LU mette in dubbio l’utilità della disposizione proposta e fa notare che se si mira a una semplificazione di questo tipo, per essere coerenti bisognerebbe rinunciare completamente ai requisiti di forma.

ASA e div. studi legali non hanno precisato la propria posizione rispetto a questa proposta. FAV, FER, FSA, Uni GE e Uni L accolgono in linea di massima l’idea di rendere più flessibili i requisiti di forma.

Viene inoltre criticata la formulazione della proposta di revisione. Uni GE avanza una propria proposta redazionale. Uni L rimanda all’articolo 8 capoverso 3 della legge modello UNCI-TRAL23. Uni BE propone di basarsi sulla formulazione dell’articolo 23 capoverso 1 lettera b della Convenzione di Lugano (CLug)24. I pareri presentati non sembrano quindi indicare un’unica soluzione sostenuta da un’ampia maggioranza.

3.6 Clausole di arbitrato unilaterali (art. 178 cpv. 4 AP-LDIP e art. 358 cpv. 2 AP-CPC)

Gli articoli 178 capoverso 4 AP-LDIP e 358 capoverso 2 AP-CPC hanno raccolto ampi consensi: il Cantone BE, PVL, ASA, FAV, FSA, SwissHoldings, Uni GE, Uni L, Uni SG, Uni ZH, Bucher, div. studi legali e Haas/Brosi accolgono con favore la proposta di revisione. Sebbene non siano pervenuti pareri negativi, i partecipanti chiedono di precisare il testo di legge, poiché la proposta di revisione lascerebbe alcune questioni aperte, ad esempio quando una clausola di arbitrato unilaterale è internazionale.

Uni GE avanza una proposta redazionale concreta.

3.7 Nomina e sostituzione di arbitri (art. 179 cpv. 2 e 3 AP-LDIP) e procedura di ricusa e destituzione (art. 180 cpv. 2bis e 3 AP-LDIP)

La volontà di regolare definitivamente la giurisdizione arbitrale internazionale nella LDIP gode di ampio sostegno.

I Cantoni GE, LU e ZH, e ASA, FSA, SwissHoldings, Uni BE, Uni GE, Uni LU e Uni SG accolgono il disciplinamento nella LDIP della nomina e sostituzione degli arbitri e della procedura di ricusa e destituzione e, parallelamente, la rinuncia ai rimandi al CPC. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene però che le norme proposte siano ancora da migliorare: le disposizioni dovrebbero essere strutturate in modo analogo al CPC. Per quanto riguarda la nomina e la sostituzione, si richiede maggiore corrispondenza con l’articolo 179 capoverso 2 AP-LDIP.

La FAV respinge la rinuncia ai rimandi nel CPC, Bucher e div. studi legali non si esprimono chiaramente in merito. Uni GE avanza una proposta redazionale concreta.

3.8 Mancata designazione della sede o designazione della sede in Svizzera (art. 179 cpv. 2 secondo periodo AP-LDIP)

Raccoglie consenso la proposta per la quale il juge d’appui adito per primo, in caso di mancata designazione della sede o di designazione della sede in Svizzera, può essere chiamato a nominare gli arbitri25. I Cantoni, toccati direttamente dalla disposizione, non esprimono un parere negativo. Per Uni L, Uni LU, il Cantone BE e PVL sarebbe però eccessivo prevedere

22Favorevoli: ASA, FAV, FER, FSA, Uni GE, Uni L, div. studi legali; contrari: BE, PVL, TF, ASM, SwissHoldings, Uni BE,

Uni LU, Uni SG, Bucher.

23http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html.

24 RS 0.275.12.

25 FAV, FSA, SwissHoldings, Uni L, Uni LU, Uni SG; i pareri di PVL, BE e Bucher non sono chiari in merito a questa questione.