Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/2: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (arbitrato internazionale) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione capitolo 12 LDIP (arbitrato internazionale)

Riferimento/n. fascicolo COO.2180.109.7.251117 / 241.1/2018/00004

tare anche le note marginali, e parlare di autorità di impugnazione o autorità di ricorso e revisione.

Div. studi legali propongono inoltre di fissare nella legge che, analogamente all’articolo 399 capoverso 2 CPC, le disposizioni in materia di sostituzione sono applicabili nei casi in cui il tribunale statale accolga un’impugnazione e rinvii gli atti per un nuovo giudizio al tribunale arbitrale che però non è più completo. Diversamente dal CPC questo scenario dovrebbe essere previsto anche in caso di ricorso.

4.11 Rinuncia all’impugnazione (art. 192 AP-LDIP)

Nell’avamprogetto la formulazione dell’articolo 192 AP-LDIP viene adattata all’articolo 176 AP-LI (inserimento di sede e di stabile organizzazione).

ASA, Uni L e Uni LU criticano che la rinuncia all’impugnazione rimanga possibile solo se nessuna delle parti ha domicilio, dimora abituale, sede o stabile organizzazione in Svizzera. Ritengono questa distinzione spiacevole e la tutela delle parti nazionali anacronistica.

Bucher e SAFP/FIFPro/SAIP/WAIPU chiedono di escludere l’arbitrato sportivo dalla rinuncia all’impugnazione. ASA e Uni SG ritengono poi che il requisito della forma debba essere uniforme e che di conseguenza anche per la rinuncia all’impugnazione si debba rinunciare al requisito della forma scritta. In merito alla stessa questione Uni LU richiede invece che si mantengano dei rigidi requisiti di forma.

Uni GE, Uni SG e SAFP/FIFPro/SAIP/WAIPU avanzano proposte concrete di formulazione.

4.12 Deposito e attestazione dell’esecutività (art. 193 LDIP)

ASA, div. studi legali e Uni SG indicano che bisognerebbe correggere la pratica attuata da alcuni tribunali cantonali di attestare l’esecutività solo dopo un contraddittorio.

4.13 Lodi stranieri (art. 194 LDIP)

Uni SG, Bucher e div. studi legali ritengono che il capitolo 12 della LDIP dovrebbe essere suddiviso in due sezioni, poiché l’articolo 194 LDIP tratta i lodi esteri.

Bucher inoltre auspica un completamento dell’articolo 194 LDIP, così che anche i lodi esteri che adempiono requisiti di forma semplificati vengano riconosciuti ed eseguiti. Uni SG e div. studi legali chiedono inoltre che nel capitolo 12 della LDIP vengano inserite anche disposizioni che disciplinino l’assistenza giudiziaria a favore di tribunali arbitrali con sede all’estero.

5 Accesso alla documentazione

Conformemente all’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), le documentazioni relative alla consultazione, i pareri dei partecipanti (allo scadere dei termini della consultazione) e il rapporto sui risultati della procedura di consultazione (una volta che il Consiglio federale ne ha preso atto) saranno consultabili pubblicamente. Le documentazioni relative alla consultazione e i pareri pervenuti sono disponibili su Internet44.

44 https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2017.html#EJPD.