Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 4 pagine
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− Secondo il capoverso 1, spetta esclusivamente al DFGP informare il pubblico e
non più ai membri dell’organo direttivo;
− i capoversi 2 e 3 contengono nuove disposizioni in materia di verbali.
L’ordinanza stabilisce, infatti, che l’organo direttivo e il comitato si trasmettono reciprocamente per via elettronica i rispettivi verbali entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione e che il presidente della CCPCS decide in merito alla classificazione di tutti i verbali. L’informazione del pubblico spetta tuttavia al DFGP.
Art. 13 Indennità
Il messaggio concernente la LSCPT stabilisce che la Confederazione non versa alcuna indennità ai membri dell’organo consultivo, dal momento che essi vengono indennizzati dall’organizzazione che rappresentano3.
Art. 14 Rappresentanza
Questa disposizione disciplina la rappresentanza dei membri in caso di impedimento.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 15
La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla LSCPT e alle altre ordinanze di esecuzione, rendendo obsoleto il MoU.
3 FF 2013 2283 2310