Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 17 pagine
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Rapporto esplicativo Progetto marzo 2017 concernente l’ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE- SCPT, RS ...)
1. Situazione iniziale
Affinché sia possibile procedere in modo efficace alla trasmissione dei diversi tipi di informazione e all’esecuzione dei diversi tipi di sorveglianza che, nell’ambito della revisione totale della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) e della relativa ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11), sono stati adeguati per stare al passo con l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni, i fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) e i fornitori di servizi postali (FSP) nonché i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari devono attuare le misure organizzative, amministrative e tecniche necessarie a tal scopo. Quali siano concretamente le misure necessarie e come queste debbano essere attuate è attualmente disciplinato nelle seguenti direttive del Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT): Direttive organizzative e amministrative per i fornitori di servizi postali (versione 1.5), Organisational and Administrative Requirements (OAR; versione 2.15) e Technical Requirements for Telecommunication Surveillance (TR TS; versione 3.2).
In futuro, invece, ogni dettaglio di natura organizzativa, amministrativa e tecnica volto a garantire la trasmissione e l’esecuzione regolare e a costi contenuti dei diversi tipi di informazione e di sorveglianza standardizzati sarà disciplinato in un’ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). In questo modo si intende tener conto del principio di determinatezza e disciplinare la materia a un livello normativo superiore.
Conformemente alla legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb; RS 170.512), l’ordinanza del Dipartimento è pubblicata nelle tre lingue ufficiali: tedesco, francese e italiano. Gli allegati, invece, per via del loro carattere speciale, non figurano nella Raccolta ufficiale (art. 5 LPubb). Alla stregua delle direttive sopra menzionate, i dettagli tecnici rilevanti per i fornitori sono quindi disponibili soltanto in lingua inglese. Questo non solo perché gli standard dell’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) sono già redatti in lingua inglese, ma anche perché l’inglese rappresenta la lingua franca nell’ambito delle tecnologie delle telecomunicazioni (art. 14 cpv. 2 LPubb in combinato disposto con l’art. 33 cpv. 1 dell’ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali [OPubb; RS 170.512.1]).
2. Commento ai singoli articoli
Ingresso
Il diritto vigente conferisce al Servizio SCPT la competenza di disciplinare i dettagli organizzativi, amministrativi e tecnici per l’esecuzione delle sorveglianze, ragion per