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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 5 pagine
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a. fornisce consulenza al DFGP in materia di strategia e in caso di importanti progetti legislativi e di acquisto;
b. cura lo scambio di informazioni e opinioni tra i coinvolti;
c. assegna mandati al comitato.
Art. 4 Composizione
1Sono membri dell’organo direttivo:
a. il segretario generale del DFGP;
b. il responsabile del Servizio SCPT;
c. un membro della direzione dell’Ufficio federale di giustizia;
d. il direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol);
e. un membro della direzione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
f. un membro del comitato direttivo della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS);
g. il segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia;
h. il presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
i. il presidente dell’organizzazione mantello per le associazioni e le organizzazioni del settore svizzero delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICTswitzerland) o un membro del comitato direttivo dell’associazione delegata da ICTswitzerland.
2L’organo direttivo è presieduto dal presidente della CCPCS.
[Art. 4 cpv. 1 lett. e (membro del SIC) soltanto se la legge del 25 settembre 2015 sulle attività informative entra in vigore prima della o contemporaneamente alla nuova LSCPT (art. 5 cpv. 1 in combinazione con l’art. 46 LSCPT)].
Art. 5 Organizzazione
1L’organo direttivo si riunisce ogni sei mesi a Berna. Su richiesta dei membri e se lo ritiene necessario, il presidente della CCPCS può convocare altre riunioni.
2La CCPCS invia le convocazioni alle riunioni e stabilisce i punti all’ordine del giorno. Le riunioni ordinarie sono fissate in un piano annuale.
3La CCPCS dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all’ordine del giorno con un anticipo di almeno 20 giorni lavorativi in caso di riunioni ordinarie e di almeno 10 giorni lavorativi in caso di riunioni straordinarie.
4Fino a cinque giorni lavorativi prima della riunione, i membri dell’organo direttivo possono annunciare altri punti all’ordine del giorno.