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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 5 pagine

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Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 12 Comunicazione

1L’organo direttivo, il comitato e il gruppo di lavoro architettura coordinano la comunicazione reciproca. Spetta al DFGP informare il pubblico sull’attività dell’organo consultivo.

2L’organo direttivo e il comitato si trasmettono reciprocamente per via elettronica i propri verbali entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione.

3Il presidente della CCPCS decide in merito alla classificazione dei verbali dell’organo direttivo e del comitato.

Art. 13 Indennità

I membri dell’organo direttivo, del comitato e del gruppo di lavoro architettura non ricevono alcuna indennità per la loro attività.

Art. 14 Rappresentanza

Un membro dell’organo direttivo, del comitato o del gruppo di lavoro architettura che non può partecipare a una riunione deve inviare un rappresentante che disponga delle necessarie competenze decisionali.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

XX.YYYY.2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Simonetta Sommaruga