Progetto
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 5 pagine
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Sezione 5: Disposizioni comuni
Art. 12 Comunicazione
1L’organo direttivo, il comitato e il gruppo di lavoro architettura coordinano la comunicazione reciproca. Spetta al DFGP informare il pubblico sull’attività dell’organo consultivo.
2L’organo direttivo e il comitato si trasmettono reciprocamente per via elettronica i propri verbali entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione.
3Il presidente della CCPCS decide in merito alla classificazione dei verbali dell’organo direttivo e del comitato.
Art. 13 Indennità
I membri dell’organo direttivo, del comitato e del gruppo di lavoro architettura non ricevono alcuna indennità per la loro attività.
Art. 14 Rappresentanza
Un membro dell’organo direttivo, del comitato o del gruppo di lavoro architettura che non può partecipare a una riunione deve inviare un rappresentante che disponga delle necessarie competenze decisionali.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 15
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
XX.YYYY.2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Simonetta Sommaruga