Progetto

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 43 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni RU 2017

f. alle competenti autorità federali e cantonali, al fine di concludere cause di diritto penale amministrativo;

g. al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT);

d. ai fornitori di servizi postali (FSP);

i. ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST);

j. ai fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono una comunicazione unilaterale o multilaterale (fornitori di servizi di comunicazione derivati);

k. ai gestori di reti di telecomunicazione interne;

l. alle persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione;

m. ai rivenditori professionali di carte o di altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione.

Art. 2 Termini e abbreviazioni

I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell’allegato.

Sezione 2: Ordine di sorveglianza

Art. 3 Trasmissione al Servizio SCPT

1L’autorità che dispone la sorveglianza usa uno dei canali seguenti per trasmettere al Servizio SCPT gli ordini di sorveglianza nonché le relative proroghe o revoche e per comunicargli i diritti d’accesso da concedere:

a. un mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Servizio SCPT;

b. la posta o il telefax se per motivi tecnici non è disponibile uno dei mezzi di trasmissione di cui alla lettera a; o

c. in casi urgenti il telefono, con trasmissione successiva, entro 24 ore,

dell’ordine di sorveglianza come previsto alle lettere a o b.

2Il Servizio SCPT può sostituire il mezzo di trasmissione di cui al capoverso 1 lettera a con un accesso online al sistema di trattamento del Servizio.

Art. 4 Esecuzione della sorveglianza

1Per ciascun caso specifico, il Servizio SCPT determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all’esecuzione della sorveglianza, sempreché dette misure non risultino direttamente dalle norme vigenti riguardanti in particolare i tipi di sorveglianza e di informazioni standardizzati.