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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 43 pagine
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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni RU 2017
f. alle competenti autorità federali e cantonali, al fine di concludere cause di diritto penale amministrativo;
g. al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT);
d. ai fornitori di servizi postali (FSP);
i. ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST);
j. ai fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono una comunicazione unilaterale o multilaterale (fornitori di servizi di comunicazione derivati);
k. ai gestori di reti di telecomunicazione interne;
l. alle persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione;
m. ai rivenditori professionali di carte o di altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione.
Art. 2 Termini e abbreviazioni
I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell’allegato.
Sezione 2: Ordine di sorveglianza
Art. 3 Trasmissione al Servizio SCPT
1L’autorità che dispone la sorveglianza usa uno dei canali seguenti per trasmettere al Servizio SCPT gli ordini di sorveglianza nonché le relative proroghe o revoche e per comunicargli i diritti d’accesso da concedere:
a. un mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Servizio SCPT;
b. la posta o il telefax se per motivi tecnici non è disponibile uno dei mezzi di trasmissione di cui alla lettera a; o
c. in casi urgenti il telefono, con trasmissione successiva, entro 24 ore,
dell’ordine di sorveglianza come previsto alle lettere a o b.
2Il Servizio SCPT può sostituire il mezzo di trasmissione di cui al capoverso 1 lettera a con un accesso online al sistema di trattamento del Servizio.
Art. 4 Esecuzione della sorveglianza
1Per ciascun caso specifico, il Servizio SCPT determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all’esecuzione della sorveglianza, sempreché dette misure non risultino direttamente dalle norme vigenti riguardanti in particolare i tipi di sorveglianza e di informazioni standardizzati.