Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 11 pagine

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Peste europea delle api

Art. 273 cpv. 2: numerosi pareri (Cantoni AI, AG, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, ZG e ZH, ASVC, Apisuisse) sono contrari a estendere a 2 km il raggio della zona di sequestro in caso di peste europea delle api, con la motivazione che ciò comporterebbe un onere sensibilmente maggiore per i servizi veterinari cantonali, senza apportare un’utilità comprovata. L’attuale regolamentazione con un raggio della zona di sequestro pari a 1 km sarebbe sufficiente e andrebbe mantenuto. Soltanto il Cantone VD auspica l’uniformazione a un raggio di 2 km delle zone di sequestro in caso di peste europea e di peste americana delle api. Il Cantone FR propone di declassare la peste europea delle api alla categoria epizoozia da sorvegliare. La Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaf avanza l’idea di un obbligo di informazione per l’ispettore degli apiari sull’attuale situazione epizootica al fine di estendere la zona di sequestro a un raggio di 2 km.

Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizoozia

Art. 301a: la nuova disposizione è stata accolta positivamente dai partecipanti alla consultazione. Diverse organizzazioni (Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, Federazione svizzera ovini professionali, St. Gallische Schafzuchtverband, ASNB, Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaf) fanno notare che i dati costituiscono uno strumento per l’accertamento delle epizoozie e la lotta.

Laboratori di diagnostica

Art. 312 cpv. 2 lett. b: il Servizio consultivo e sanitario per i piccoli ruminanti accoglie positivamente la modifica proposta. I Cantoni FR e NE nonché Micarna SA e Schweizer Geflügelproduzenten preferiscono non concretizzare lo spettro di analisi ed è piuttosto favorevole a mantenere il diritto vigente o a cancellare lo spettro di analisi come presupposto per il riconoscimento dei laboratori. Il Cantone NE ha inoltre chiesto di fissare nell’ordinanza l’estensione del riconoscimento dei laboratori alle reti di laboratori. I Cantoni AG e TG nonché la ACCS hanno consigliato una rielaborazione completa secondo criteri scientifico-analitici dei presupposti per il riconoscimento dei laboratori per la diagnostica ufficiale delle epizoozie.

5 Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Disposizioni generali

Art. 2 e 2a: l’estensione del campo di applicazione dell’OESA è stata accolta da tutti i partecipanti alla consultazione. Il Cantone FR ha chiesto un’estensione più ampia ai resti alimentari derivanti dalla raccolta pubblica degli scarti verdi (non oggetto della revisione in corso).

Art. 3: nelle definizioni Bühler AG, il PF di Zurigo e Swiss Food Research hanno proposto una propria definizione di «insetti» che non li farebbe rientrare negli animali da reddito. Inoltre, il Cantone FR ha chiesto una definizione di «stabilimento».

Sottoprodotti di origine animale

Art. 6: Centravo e TMF Extraktionswerk AG hanno chiesto che le carcasse del pollame ucciso nell’ambito della lotta alla salmonella siano considerate anche in futuro materiale della categoria 1, quindi che deve essere eliminato.

Eliminazione e commercio

Art. 10: diversi Cantoni (AR, BE, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH) nonché lʼASVC hanno richiesto una verifica della distinzione fra persone «fisiche» e «giuridiche» ed esortato a esplicitare lo scopo della stessa.

Art. 13: i Cantoni AR, BE, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR e ZH nonché lʼASVC hanno accolto favorevolmente i requisiti riguardanti la registrazione e l’autorizzazione delle aziende, chiedendo tuttavia che venga spiegato in quali casi si applica una determinata regolamentazione per le persone «fisiche» e in quali altri per quelle «giuridiche» o ancora per «impianti» o «stabilimenti». A tal riguardo hanno sollecitato l’emanazione di direttive tecniche con dati più specifici.