Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 11 pagine

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Numero 38: fial e UFA AG hanno comunicato che i requisiti microbiologici per gli alimenti per animali dovrebbero essere definiti solo nel diritto in materia.

Numero 39: Micarna SA ha proposto una procedura di trattamento diversa dalla sterilizzazione a pressione anche per il materiale greggio della categoria 2.

Numeri 42–43: due imprese (Centravo, TMF Extraktionswerk AG) hanno criticato l’estensione a tutto il materiale della categoria 3 dell’ambito di applicazione per l’eccezione dal requisito della sterilizzazione a pressione in vista della fermentazione o del compostaggio.

6 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Considerazioni generali: le modifiche proposte sono correlate all’ampliamento del controllo sul traffico degli animali a ovini e caprini proposto nell’OFE e alla modifica dell’OFE concernente le dimensioni dei pollai. Per le osservazioni generali pervenute in merito a questa modifica si rinvia perciò a quanto esposto al numero 3.

Contenuto della banca dati e obblighi di notifica

Art. 7: diversi Cantoni (AI, AR, BE, BL, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ e UR) nonché l’Institut für Agrarwissenschaften del PF di Zurigo hanno chiesto un termine di notifica unitario di 7 giorni per tutte le notifiche alla BDTA. Il Cantone TI richiede un termine di notifica di cinque giorni. FSAC e Bauernvereinigung des Kantons Schwyz chiedono che tali notifiche possano essere effettuate anche in forma scritta.

Art. 8: cfr. osservazioni relative all’articolo 18b.

Diritti di accesso

Art. 12: il Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti ha chiesto che per gli ovini sia in aggiunta possibile avere una panoramica sullo status sanitario della detenzione. Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt Sargans, St. Gallische Schafzuchtverband e identitas AG esigono inoltre che l’indirizzo dell’azienda detentrice faccia nuovamente parte delle informazioni dettagliate.

Disposizione transitoria

Art. 29b: varie organizzazioni (Servizio consultivo e sanitario per i piccoli ruminanti, Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, ProSpecieRara, ASNB, St. Gallischer Schafzuchtverband) e il Cantone SG chiedono che le disposizioni sull’ampliamento del controllo sul traffico degli animali a ovini e caprini entrino in vigore in un momento successivo a quanto proposto nella documentazione per la procedura di consultazione. Da parte di identitas AG è stata anche avanzata la richiesta di prolungare la disposizione transitoria per registrare nella BDTA gli animali già in vita, con la motivazione che devono innanzitutto essere creati i presupposti tecnici (creazione della banca dati, sistema di notifica, notifiche elettroniche, interfacce ai libri genealogici) e questi ultimi devono dimostrarsi applicabili nella pratica.

Allegato

Numerose organizzazioni (Bündner Bauernverband, Bündner Schafzuchtverband, USC, Federazione svizzera d’allevamento ovino, Suisseporcs, FSAC) chiedono la registrazione di ulteriori dati da inserire nella BDTA (es. peso alla nascita, organizzazione di allevamento, peso di macellazione, status delle corna, ecc.). Si dovrebbe al contrario rinunciare a registrare l’identità del padre e il colore oppure registrare solo il colore degli animali iscritti nel libro genealogico (Cantoni AI e SG nonché Bauernverband Nidwalden, Bäuerinnenverband Nidwalden, Bauernverband Obwalden, Landfrauenverband Obwalden, Bauernverband Uri, Bauernvereinigung des Kantons Schwyz, Bündner Schafzuchtverband, Bündner Bauernverband, Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, USC, UDC, ASNB, Suisseporcs, Federazione svizzera d’allevamento ovino, FSAC, St. Gallischer Schafzuchtverband, Zentralschweizer Bauernbund, Zuger Bauernverband).