Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 16 pagine
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nell’ambito della citata raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. La dichiarazione va a completare la raccomandazione del 2010 prevedendo un’esplicita estensione della protezione alle persone intersessuali e la lotta contro tutte le forme di esclusione sociale per non conformità agli stereotipi sessuali.
Nell’ambito della seconda verifica periodica universale del Consiglio ONU dei diritti umani la Svizzera ha ricevuto fra l’altro nel 2012 la raccomandazione di ampliare il campo d’applicazione delle disposizioni concernenti le espressioni dell’odio allo scopo di includere, oltre a razza, religione o provenienza, anche fattori come la lingua, il colore della pelle, il sesso, le menomazioni fisiche o psichiche, l’orientamento sessuale e motivi simili o di adottare una legge federale volta a tutelare da ogni forma di discriminazione, anche a causa dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. La Svizzera ha respinto questa raccomandazione con la motivazione che essa adempie già i propri impegni di diritto internazionale38. Anche il Comitato per i diritti del fanciullo si è rivolto direttamente alla Svizzera nella sua osservazione conclusiva del 2015. Si raccomanda di promuovere più intensamente una cultura della tolleranza e del rispetto reciproco, di creare basi legali esaustive contro la discriminazione a causa dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e di sancirle nell’articolo 261bisCP39. La stessa raccomandazione si trova parimenti nel quinto rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) del 19 giugno 2014, nel quale alla Svizzera è stato consigliato di adottare una legislazione esaustiva contro la discriminazione a causa dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e di recepire questi motivi nell’articolo 261bisCP40.
2.2 Il nuovo disciplinamento richiesto
La Commissione propone di completare l’articolo 261bisCP con i criteri dell’«orientamento sessuale» e dell’«identità di genere».
Per orientamento sessuale s’intende la capacità di una persona di sentirsi attratta intensamente dal profilo emotivo e sessuale da persone dello stesso sesso (omosessuale) o di un altro sesso (eterosessuale) o di entrambi i sessi (bisessuale) e di intrattenere con queste persone relazioni intime e sessuali41.
Il concetto di orientamento sessuale va distinto da quello di preferenza sessuale (o anche inclinazione sessuale). La preferenza sessuale è il concetto generale che fa da cappello alla predilezione sessuale, alle predisposizioni, ai desideri e alle fantasie che potrebbero essere espresse in corrispondenti comportamenti sessuali. La predilezione può riferirsi in modo mirato a determinate pratiche sessuali, a determinati partner o oggetti sessuali oppure in generale a un determinato sesso. I concetti di preferenza sessuale e inclinazione sessuale vengono anche utilizzati per quelle predilezioni o inclinazioni sessuali che possono essere ritenute devianti
38 Parere della Svizzera in merito alle raccomandazioni aperte formulate nell’ambito dell’Esame periodico universale (EPU) del 27 febbraio 2013, pag. 11.
39 Raccomandazione n. 25.
40 Raccomandazione n. 19 e 78.
41 Principi Yogyakarta, Fondazione Hirschfeld Eddy, pag. 11 nota 1.