Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 16 pagine
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bisessuale; cfr. n. 2.2) rientrano sotto il criterio del «modo di vita»27, mentre il divieto di discriminazione in base all’identità di genere (intersessualità e transessualità; cfr. n. 2.2) viene desunto secondo la dottrina dal criterio del «sesso»28.
Nel Codice penale figurano già attualmente fattispecie penali che possono essere rilevanti in caso di crimini dell’odio e discriminazioni contro persone LGBTI e consentono di punire un determinato comportamento nei confronti di tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere. Si pensi in particolare ai delitti di lesione dell’onore (art. 173 segg. CP). L’articolo 177 CP (Ingiuria) tutela da offese contro l’onore di una persona mediante parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto. Se, ad esempio, una persona viene aggredita o calunniata nel suo onore a causa o mediante una denominazione spregiativa del suo orientamento sessuale, l’autore può su denuncia essere punito per ingiuria ai sensi dell’articolo 177 CP con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Sono anche rilevanti le norme penali della diffamazione (art. 173 CP)29, della calunnia (art. 174 CP) o della minaccia (art. 180 CP)30. Anche la norma penale delle molestie sessuali (art. 198 CP) o delle lesioni personali (art. 122 segg. CP) possono trovare applicazione.
Le disposizioni relative ai delitti contro l’onore (art. 173 segg. CP) proteggono comunque l’onore personale di un individuo o di un gruppo di persone determinato e concreto. La punibilità presuppone che l’affermazione lesiva dell’onore si riferisca a individui concreti. Solo a questi ultimi è riconosciuta la qualità di vittima e solo essi hanno la facoltà di sporgere denuncia penale per delitti contro l’onore. I gruppi di persone senza personalità giuridica non hanno un onore proprio. Un’affermazione rivolta contro un collettivo di persone può ledere l’onore dei singoli membri, se il gruppo di persone aggredito è così piccolo che l’affermazione può anche essere riferita ai singoli membri di tale gruppo31. In caso di affermazioni umilianti e discriminatorie contro un grande gruppo di persone in generale non sono applicabili le disposizioni penali vigenti relative ai delitti contro l’onore. Inoltre le associazioni non sono autorizzate a fare denuncia32.
Nel diritto civile gli articoli 28 e seguenti del Codice civile del 10 dicembre 190733 (CC) tutelano da delitti contro la personalità. Se una persona è offesa a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere, essa può chiedere al tribunale di
27 R. Schweizer, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed., Zurigo 2014, commento all’art. 8 Cost., n. marg.75.
28 Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4a ed., Berna 2008, pag. 737.
29 Sentenza del Tribunale federale 6B_562/2011 del 5 dicembre 2011: l’articolo 173 capoverso 1 CP è adempiuto in quanto un uomo è stato minacciato di venir denunciato al datore di lavoro e alla sua famiglia in quanto omosessuale.
30 Sentenza del Tribunale federale 6B_351/2007 del 9 novembre 2007: l’articolo 180 CP è adempiuto. Un uomo è stato insultato al telefono fra l’altro con «porco finocchio con l’orecchino» e minacciato che gli avrebbero strappato l’orecchino.
31 Riklin, in: Niggli/Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, prima art. 173 N 52; sentenza del Tribunale federale 6B_361/2010 del 1° novembre 2010.
32 Cfr. art. 31 CP; sentenza del Tribunale federale 6B_361/2010 del 1° novembre 2010.
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