Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 16 pagine
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Secondo l’articolo 225 capoversi 1–4 del Codice penale francese, sono vietati gli atti discriminatori a causa dell’origine, del sesso, della situazione familiare, dello stato di gravidanza, dell’aspetto esteriore, del nome di famiglia, dello stato di salute, di una menomazione, di caratteristiche genetiche, della morale, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, dell’età, dell’opinione politica, delle attività sindacali, dell’appartenenza o non appartenenza o dell’appartenenza data o presunta a un’etnia, una nazione, razza o religione.
Anche ad esempio nei Paesi Bassi48 e in Danimarca49 le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale sono state equiparate a quelle basate sulla razza e sono punibili.
3 Commento alle singole disposizioni
3.1 Codice penale
Art. 261bisDiscriminazione e incitamento all’odio
L’elenco «razza, etnia o religione» nei cinque commi vigenti va completato con l’«orientamento sessuale» e l’«identità di genere». Nel secondo comma è quindi necessario un adeguamento linguistico. In seguito a queste modifiche, d’ora in poi anche i crimini dell’odio e le discriminazioni contro le persone LGBTI rientreranno nel campo d’applicazione dell’articolo 261bisPP-CP. Le esternazioni discriminatorie e i crimini dell’odio contro preferenze sessuali disturbate patologiche o malate, come la pedofilia, non rientrano per contro nell’ambito di tutela della norma proposta (cfr. n. 2.2).
In seguito al completamento degli elementi la rubrica marginale del vigente articolo 261bisCP (discriminazione della razza) si rivela troppo restrittiva. Essa va pertanto adeguata e deve quindi recitare: «Discriminazione e incitamento all’odio».
L’art. 261bisCP non deve essere modificato in modo più radicale. Le varianti vere e proprie di atti rimangono immutate. A questo riguardo si può rinviare alle considerazioni relative al diritto vigente nel numero 2.1.1. In generale va sottolineato che in tal modo l’articolo 261bisPP-CP sanziona come finora esternazioni discriminatorie e d’ora in poi anche in particolare esternazioni omofobe, se sono pronunciate in pubblico e se denigrano gli interessati in modo lesivo della loro dignità (cfr. n. 2.1.1). In tal modo alla libertà d’espressione è attribuito come finora un valore alto.
Anche la comminatoria di pena nel sesto comma deve rimanere invariata e prevedere una pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni. Infine l’articolo 261bisPP-CP deve rimanere un reato perseguibile d’ufficio, vale a dire le autorità preposte al perseguimento penale sono tenute a perseguire d’ufficio i crimini dell’odio e le discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Come nel diritto vigente, per contro, non è conferita qualità di parte né la
48 Art. 137d CP-NL
49 Art. 266b CP-DK