Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 16 pagine

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2 Elementi del progetto

2.1 Situazione iniziale nel diritto vigente

2.1.1 Articolo 261bis del Codice penale

L’articolo 261bisCP è stato introdotto nel Codice penale mediante l’articolo 1 della legge federale del 18 giugno 19935 ed è in vigore dal 1° gennaio 1995. Spunto per la creazione dell’articolo 261bisCP e dell’analogo articolo 171c del Codice penale militare del 13 giugno 19276 (CPM) era costituito dall’adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale del 19657 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (Convenzione ONU contro la discriminazione razziale). Contro l’introduzione dell’articolo 261bisCP è stato lanciato il referendum facoltativo. Il progetto è stato accolto in votazione popolare il 25 settembre 1994 con la maggioranza del 54,6 per cento dei votanti8.

La norma è inserita nel titolo dodicesimo del Codice penale che tratta dei crimini e dei delitti contro la tranquillità pubblica. I reati punibili in virtù dell’articolo 261bis CP sono dei delitti. Il bene giuridico tutelato dalla disposizione è la dignità dell’essere umano nella sua qualità di appartenente a una razza, etnia o religione e solo indirettamente o a titolo secondario la pace pubblica9.

L’articolo 261bisCP è stato concepito come adeguamento al diritto internazionale. Si era rinunciato consapevolmente a recepire altri criteri come il sesso, l’orientamento sessuale o l’ideologia. La motivazione addotta nel messaggio del 2 marzo 1992 precisava che, da un lato, ciò avrebbe travalicato i limiti della revisione di legge e, dall’altro, si trattava di una legislazione conseguente all’adesione della Svizzera alla Convenzione ONU contro la discriminazione razziale. Infine un articolo generale sulla discriminazione non si addice nel contesto dei reati contro la pace pubblica10.

L’articolo 261bisCP rappresenta un reato perseguibile d’ufficio, vale a dire il perseguimento penale avviene d’ufficio. Le associazioni e le federazioni non hanno qualità di parte conformemente al principio generale sancito nel diritto in materia penale e di procedura penale (cfr. n. 3.1).

L’articolo 261bisCP si riferisce a singole persone a causa della loro appartenenza a una determinata razza, etnia o a un determinato gruppo religioso o, diversamente dai delitti contro l’onore (cfr. n. 2.1.2), direttamente al gruppo stesso. Condizione comune delle azioni descritte nei cinque commi è la lesione della dignità umana. Quest’ultima è considerata lesa, se a una persona o a un gruppo di persone non sono

5RU 1994 2887 2888; FF 1992 III 217

6 RS 321.0

7 RS 0.104

8 FF 1994 V 489

9 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 CP, 3a ed., Basilea 2013, art. 261bis N 7; DTF 130 IV 111, 118; DTF 140 IV 67, 69.

10 Messaggio del 2 marzo 1992 concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e la conseguente revisione del Codice penale; FF 1992 III 217, 257.