Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 16 pagine

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riconosciute la parità di trattamento o l’uguaglianza quali esseri umani a causa della loro appartenenza al gruppo11.

Il reato deve essere compiuto in linea di massima pubblicamente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale per reati pubblici s’intendono atti rivolti a una cerchia più ampia di persone che non hanno fra loro legami personali. Le azioni sono quindi pubbliche quando non sono compiute in un contesto privato, vale a dire non in una cerchia famigliare o di amici o in un contesto caratterizzato da relazioni personali o improntato a particolare fiducia. Per stabilire se questa condizione sia adempiuta, occorre valutare le circostanze concrete, fermo restando che anche il numero dei destinatari riveste importanza, ma da solo non può essere determinante12.

Primo comma

Secondo il primo comma si rende punibile chiunque inciti pubblicamente all’odio o alla discriminazione nei confronti di una persona o un gruppo di persone a causa della loro razza, etnia o religione.

La variante di atto «incitamento all’odio» comprende casi in cui, facendo leva su determinate emozioni, si possono indurre altre persone a sviluppare sentimenti di odio o a dare libero sfogo a sentimenti di odio già presenti che si basano sui criteri menzionati13. L’esternazione deve raggiungere una determinata intensità. È determinante come va intesa l’esternazione da parte di un destinatario imparziale medio14.

Nella variante di atto «incitamento alla discriminazione» vanno annoverati casi in cui si incita a un comportamento che danneggia altre persone nella loro dignità a causa della loro appartenenza a un gruppo definito in base all’etnia, alla razza o alla religione, vale a dire il predetto comportamento non rispetta il loro diritto fondamentale al pari riconoscimento quali esseri umani15.

Soltanto l’incitamento pubblico è punibile (cfr. più sopra). In ottica soggettiva l’autore deve agire intenzionalmente.

Secondo comma

Il secondo comma riguarda la diffusione pubblica di ideologie intese a discreditare o calunniare sistematicamente persone appartenenti a una razza, etnia o religione. Il reato consiste nella divulgazione di queste ideologie da parte dell’autore, vale a dire quest’ultimo non solo si riconosce nelle stesse, bensì le promuove divulgando questo modo di pensare e facendo propaganda mediante scritti, immagini, gesti ecc. È

11 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, art. 261bis N 8 segg.

12 DTF 130 IV 111, 113 consid. 3.1 e 119 consid. 5.2.1

13 Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3a ed., Berna 2013, art. 261bis N 2; DTF 123 IV 207.

14 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, art. 261bis N 32.

15 Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3a ed., Berna 2013, art. 261bis N 2; DTF 124 IV 124.