Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 16 pagine

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determinante la finalità dell’atto: l’autore deve rivolgersi a una cerchia di destinatari quanto più ampia possibile nell’intento di influenzarla16.

Come per il primo comma, il comportamento punibile deve essere pubblico e intenzionale.

Terzo comma

Il terzo comma riguarda l’organizzazione, l’incoraggiamento e la partecipazione ad azioni di propaganda con cui pubblicamente si incita all’odio o alla discriminazione e/o si diffondono ideologie discriminanti. La variante di fattispecie della partecipazione ad azioni di propaganda è adempiuta in caso di sostegno attivo. La sola presenza a una manifestazione di questo tipo come spettatore non basta. E non basta neppure il possesso o l’importazione di materiale propagandistico, se quest’ultimo serve esclusivamente per uso proprio.

La preparazione e la partecipazione ad azioni di propaganda non devono aver luogo pubblicamente17. In ottica soggettiva dev’essere data l’intenzionalità.

Quarto comma

Il quarto comma contiene a sua volta due varianti di atti: commettendo il primo, si rende colpevole colui che discredita o discrimina in qualsivoglia forma una persona o un gruppo di persone a causa della loro razza, etnia o religione. Il discredito o la discriminazione possono aver luogo mediante parole, scritti, gesti, vie di fatto o in altro modo. Sono sufficienti anche esternazioni nei confronti di terzi18.

Si suppone che l’autore discrediti o discrimini una persona o un gruppo di persone «in modo comunque lesivo della dignità umana». Termini come «porco», «sporco» e simili associati a determinate nazionalità o etnie [nonché razze e religioni], e se riferiti a individui concreti, sono interpretati da uno spettatore medio imparziale come lesioni dell’onore motivate più o meno da sentimenti primitivi per lo più xenofobi, ma non come attacchi di stampo razzista contro la dignità umana. Essi non rientrano pertanto nella fattispecie dell’articolo 261bisquarto comma primo periodo CP19.

Il comportamento oggetto del reato deve aver luogo pubblicamente e intenzionalmente. Al riguardo è sufficiente che l’autore abbia tenuto in conto che la sua affermazione o il suo comportamento avrebbero potuto essere interpretati come discriminatori nei confronti di una razza20.

La seconda variante di atto descritta nel quarto comma si riferisce al fatto di contestare o giustificare crimini contro l’umanità storicamente attestati. Il caso principale d’applicazione è la cosiddetta «menzogna di Auschwitz», ovvero il disconoscere o banalizzare la storicità dell’Olocausto21.

16 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, art. 261bis N 36; DTF 140 IV 102.

17 Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3a ed., Berna 2013, art. 261bis N 11.

18 DTF 126 IV 25

19 DTF 140 IV 67, 73

20 DTF 133 IV 312

21 D. Schleiminger Mettler, in: Niggli/Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, art. 261bis N 58.