Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 16 pagine

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contengono fattispecie penali riferite a discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale, prevedono nel contempo la punibilità di discriminazioni a causa dell’identità di genere o del sesso (cfr. n. 2.3). Anche le raccomandazioni menzionate nel numero 2.1.3 esigono una protezione dalla discriminazione basata su questi due criteri. Occorre comunque considerare che in tal modo nel Codice penale sono esplicitate e tutelate mediante comminatoria di pena determinate caratteristiche che, nella Costituzione federale, figurano soltanto implicitamente con i termini di «sesso» e «modi di vita». Per contro le norme penali antirazzismo nel CP e nel CPM prevedono sinora una pena solo per le discriminazioni vietate di cui all’articolo 8 capoverso 2 Cost.

Le varianti di atti disciplinate nei cinque commi dell’articolo 261bisCP non vanno inoltre modificate. Vanno anche mantenute la pena comminata della privazione della libertà sino a tre anni o la pena pecuniaria.

Infine, vanno completati allo stesso modo anche le corrispondenti disposizioni nel CMP.

2.3 Diritto comparato

Diversi Paesi europei conoscono già disposizioni penali che sanzionano l’incitamento all’odio, alla violenza o alla discriminazione a causa dell’orientamento sessuale.

In Austria l’articolo 283 del Codice penale (CP-A) prevede la punibilità dell’incitamento. La pena comminata è la privazione della libertà sino a due anni45. L’articolo 283 CP-A tutela le persone e i gruppi di persone che possono essere definiti sulla base dei seguenti criteri: chiesa o comunità religiosa, razza, colore della pelle, lingua, religione o ideologia, cittadinanza, provenienza o origine nazionale o etnica, sesso, menomazione fisica o psichica, età e orientamento sessuale. I criteri del colore della pelle, della lingua, dell’ideologia, del sesso, delle menomazioni, dell’età e dell’orientamento sessuale sono stati inseriti il 1° gennaio 2012 nell’articolo 283 CP-A46. Il capoverso sull’incitamento punisce, da un lato, le esternazioni che mirano a fomentare la violenza o l’odio nei confronti di persone e gruppi di persone, mentre dall’altro sono punite le esternazioni volte a umiliare determinate persone e gruppi di persone. Le esternazioni devono essere intese a rappresentare le persone a cui sono rivolte come esseri senza valore o indegni della considerazione dei loro prossimi. L’incitamento deve luogo pubblicamente. Ciò significa che esso deve essere percepito da almeno 30 persone («viele Menschen»). Se viene percepito da oltre 150 persone («breite Öffentlichkeit»), sono previste severe punizioni47.

45 Pene diverse nelle varianti di atti qualificati e privilegiati secondo i capoversi 2-4.

46 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore una nuova versione dell’articolo 283 CP-A: l’elenco delle persone tutelate e dei gruppi di persone tutelati è rimasto sostanzialmente immutato. È stato tuttavia sancito espressamente che il gruppo protetto può essere definito sia in positivo sia in negativo. Ora rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 283 CP-A anche l’incitamento contro gli stranieri o gli atei.

47 Art. 283 cpv. 2 CP-A; pena comminata: pena detentiva sino a tre anni.