Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 14 pagine
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in contrasto con l’obiettivo e lo scopo della Convenzione. In Svizzera, una simile restrizione è fuori discussione.
Secondo dall’articolo 21, il termine di denuncia è fissato a sei mesi. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine.
3 Ripercussioni
Le disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive si applicano alle autorità degli Stati Parte. Tali disposizioni, perlopiù di natura programmatica, consentono alle Parti di avere un certo margine di manovra nell’attuazione della Convenzione. In Svizzera non è necessario introdurre alcun adeguamento legislativo, in quanto la Confederazione e i Cantoni dispongono già di basi giuridiche più che appropriate per soddisfare i requisiti prescritti dalla Convenzione. Nel commento ai singoli articoli si illustra in che modo la Svizzera dà attuazione alle disposizioni della Convenzione.
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
L’intera gamma dei compiti della Confederazione rimane invariata. Le basi giuridiche attualmente in vigore a livello federale, ovvero gli articoli 24a-24g LMSI così come l’ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN (OMPAH)17, non necessitano quindi di alcuna modifica. L’ auspicata intensificazione della cooperazione tra i servizi competenti è già concretizzata nella prassi attuale e non comporta alcun onere aggiuntivo nell’adempimento dei rispettivi compiti. In conclusione, l’approvazione della Convenzione non ha pertanto alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
L’auspicata intensificazione della cooperazione nazionale integrata non comporta alcun onere aggiuntivo in termini di personale. L’approvazione della Convenzione non ha dunque alcuna ripercussione in materia di personale per la Confederazione.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna
La gamma dei compiti dei Cantoni e dei Comuni rimane invariata. Grazie al concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, i Cantoni dispongono di sufficienti basi giuridiche per adempiere ai propri compiti. Le disposizioni contenute nel concordato sono attuate direttamente anche dai Comuni. In particolare le città di Zurigo, San Gallo e Winterthur, le cui polizie municipali dispongono di competenze in materia di polizia di sicurezza, applicano le misure previste dal concordato. Le regioni di montagna sono interessate meno frequentemente da manifestazioni sportive a rischio o di ampia portata rispetto ai centri urbani o agli agglomerati. A livello di diritto cantonale o comunale non occorre, infine, apportare alcuna modifica.
L’auspicata intensificazione della cooperazione nazionale integrata può dunque avvenire senza alcun onere aggiuntivo in termini di personale. L’approvazione della Convenzione non ha pertanto alcuna ripercussione sui Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.
3.3 Altre ripercussioni
La nuova Convenzione non comporta ulteriori compiti per le società e le associazioni sportive, le organizzazioni dei tifosi o le società di trasporto pubblico. L’intensificazione auspicata e già avviata
17 RS 120.52