Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 14 pagine
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Il paragrafo 3 concerne le sanzioni penali. Gli atti violenti possono comportare sia misure di natura preventiva sia sanzioni penali. Le fattispecie penali figurano principalmente all’interno degli articoli del Codice penale svizzero (CP)11, della LEspl e della legge federale del 20 giugno 199712 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm). Inoltre, non sono soltanto punibili gli atti violenti in quanto tali, ma anche le violazioni delle misure preventive: se dunque una persona viola un divieto di accedere a uno stadio pronunciato in virtù del diritto privato, tale atto costituisce una violazione di domicilio ai sensi dell’articolo 186 CP; o ancora, se si è in presenza di una violazione a una decisione statale nella quale si rinvia all’articolo 292 CP, tale atto risponde alla fattispecie penale di disobbedienza a decisioni dell’autorità. Nell’ambito internazionale, si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 198113 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). La Convenzione stabilisce che le Parti possono ricorrere attivamente allo strumento dell’assistenza giudiziaria.
Il paragrafo 4 riguarda i divieti di recarsi in un Paese determinato. Quest’ultimo paragrafo è stato fino all’ultimo oggetto di intense discussioni in occasione dell’approvazione del testo della Convenzione in seno al Consiglio d’Europa. Tali discussioni sono scaturite dal fatto che alcuni membri del Consiglio d’Europa non conoscono ancora questo strumento giuridico e non erano pertanto disposti ad approvare una disposizione alla quale non potevano dare attuazione. Il Consiglio d’Europa ha infine deciso di aprire alla firma e alla ratifica la Convenzione, incluso il paragrafo in questione. In seguito, alcuni Stati hanno annunciato che al momento dell’adesione alla Convenzione formuleranno una riserva concernente il paragrafo 4. Disponendo già di tale strumento giuridico, la Svizzera può procedere all’approvazione della Convenzione senza alcuna riserva. Lo strumento è infatti contemplato dall’articolo 24c LMSI secondo cui le autorità possono vietare a una persona, per un periodo determinato e a determinate condizioni, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata. Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione. Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione.
Art. 11 Cooperazione internazionale
Nell’articolo 11 è disciplinato in modo dettagliato il Punto nazionale d’informazione sul calcio (PNIC). Si tratta di un Single Point of Contact (SPOC) che le Parti sono tenute a istituire e gestire al fine di garantire i contatti internazionali tra le autorità di polizia. fedpol garantisce già oggi la cooperazione internazionale di polizia in virtù dell’articolo 4 della Convenzione n. 120, dell’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale14 (Cost.) e dell’articolo 24a capoverso 9 LMSI, assumendo quindi il ruolo di PNIC per la Svizzera. Mentre nelle manifestazioni sportive locali e nazionali il flusso di informazioni di polizia avviene direttamente tra i Cantoni interessati, nelle manifestazioni sportive di portata internazionale è coinvolta anche la Confederazione. Negli incontri delle squadre nazionali e negli incontri internazionali delle società sportive, ad esempio durante la Champions League, fedpol effettua accertamenti sul probabile comportamento dei tifosi e valuta la necessità di dispiegare nel Paese in cui si svolgerà la manifestazione sportiva esperti in materia di tifoseria violenta provenienti da un altro Paese.
L’idea di istituzionalizzare il PNIC all’interno di ciascuno Stato è nata in seno all’UE, la quale ha introdotto tale obbligo per tutti i suoi Paesi membri. Tuttavia, anche altri Stati che non fanno parte dell’UE, come la Svizzera, hanno seguito tale esempio. Tale concetto è stato quindi ripreso dal Consiglio d’Europa, con il risultato che la rete degli PNIC copre ora un’area geografica più ampia.
Durante i dibattiti concernenti la Convenzione in seno al Consiglio d’Europa è stato stabilito che le Parti possono servirsi del PNIC anche per altre discipline sportive diverse dal calcio, sempre che ciò sia conforme al rispettivo diritto nazionale. Il diritto svizzero non limita in alcun modo l’attività del PNIC al calcio. fedpol ricorre pertanto alla rete degli PNIC anche per gli incontri internazionali di hockey su ghiaccio.
11 RS 311.0
12 RS 514.54
13 RS 351.1
14 RS 101