Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 14 pagine

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Art. 8 Rapporti con i tifosi e le comunità locali

In base all’articolo 8 le Parti incoraggiano gli enti a intrattenere relazioni strette con i rappresentanti dei tifosi e le comunità locali. In Svizzera, grazie alla struttura federale dello Stato, i rapporti tra le istituzioni statali, le autorità politiche e le comunità locali sono decisamente intensi. Inoltre, negli ultimi anni la collaborazione tra i rappresentanti delle autorità di polizia, delle società e associazioni sportive nonché dei tifosi si è ulteriormente rafforzata sul piano tecnico e politico. Ciascun attore conosce le esigenze dell’altra parte e, laddove possibile, tutti gli attori coinvolti cercano di rispondere a tali esigenze adottando un approccio comune. Soltanto su alcuni punti specifici gli attori, nonostante gli scambi intensi, non riescono a trovare un’intesa comune, come nel caso dell’impiego di pezzi pirotecnici negli stadi. Infatti, sebbene con la legge federale del 25 marzo 19779 sugli esplosivi (LEspl), il legislatore abbia proibito la detenzione e l’impiego di pezzi pirotecnici all’interno degli stadi per via della loro pericolosità, alcuni tifosi continuano a portare illegalmente tali oggetti all’interno degli stadi e a farne uso in mezzo alla folla.

Art. 9 Strategie e operazioni di polizia

Nell’articolo 9 le autorità di polizia sono implicitamente esortate a sviluppare, valutare regolarmente e perfezionare le proprie strategie alla luce delle esperienze e delle buone prassi nazionali e internazionali. A tale scopo, nella primavera 2016 la Confederazione e i Cantoni hanno creato la piattaforma di coordinazione polizia-sport (PCPS). La piattaforma si compone di un ufficio centrale presso la sede della polizia cantonale di Friburgo, di un comitato strategico e di un comitato costituito dagli operatori del settore. Oltre a fedpol e alle autorità di polizia cantonali e municipali, sono presenti all’interno dei comitati anche i rappresentanti del mondo del calcio, dell’hockey su ghiaccio, della FaCH e delle FFS. In tale contesto, gli enti coinvolti definiscono procedure comuni riguardanti ad esempio questioni quali la consegna di materiale video, l’elaborazione di divieti di accedere a un’area, la collaborazione generale tra i gruppi di esperti in materia di tifoseria violenta delle autorità di polizia e i responsabili della sicurezza delle società sportive. Inoltre, la PCPS e fedpol organizzano annualmente il corso sulla sicurezza fisica nell’ambito di manifestazioni sportive («Gefahrenabwehr im Umfeld von Sportveranstaltungen»), patrocinato dall’Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel. Il punto centrale della formazione è rappresentato dalla strategia del dialogo, della de-escalation e dell’intervento secondo cui, in base al principio di proporzionalità, occorre innanzitutto percorrere la via del dialogo prima di intervenire, laddove necessario.

Art. 10 Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti

Il paragrafo 1 obbliga le Parti a impedire che persone o gruppi partecipino ad atti violenti o disordini. Le misure adottate contro i gruppi sono per lo più di natura organizzativa. La più importante di esse è rappresentata dalla separazione fisica delle tifoserie avversarie. A tale scopo le autorità di polizia svizzere stabiliscono in quale stazione di destinazione deve fermarsi un treno riservato ai tifosi e definiscono il percorso dei cortei cui partecipano gli stessi tifosi. Inoltre, a fine incontro entrambi i gruppi di tifosi vengono fatti convogliare verso l’uscita dello stadio in modo scaglionato. Diversamente dalle misure organizzative adottate nei confronti dei gruppi, le misure contro i singoli individui sono di natura preventiva (paragrafo 2) e di natura penale (paragrafo 3).

Il paragrafo 2 fa riferimento alle misure preventive. La Svizzera dispone di cinque misure preventive di sicurezza per contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Tali misure mirano a impedire, mediante l’esclusione delle persone violente, che possano essere perpetrati ulteriori atti violenti. Le società e le associazioni sportive hanno la facoltà di emanare divieti di accedere a stadi in virtù del diritto civile, mentre i Cantoni possono disporre, sulla base del concordato, divieti di accedere a un’area, obblighi di presentarsi alla polizia e fermi preventivi di polizia. I divieti di accedere a un’area emanati dai Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, i quali hanno aderito soltanto alla prima versione del concordato, si applicano unicamente ai rispettivi territori cantonali e per un periodo di un anno al massimo. Tutti gli altri Cantoni che hanno aderito alla revisione del concordato del 2 febbraio 2012 possono emanare divieti validi per tutta la Svizzera per una durata di tre anni.10 Da parte sua fedpol ha la possibilità di emanare divieti di recarsi in un Paese determinato in virtù della LMSI.

9 RS 941.41

10 Tutte le misure devono rispettare il principio di proporzionalità conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale concernente il concordato (DTF 140 I 2 segg.; 137 I 31 segg.).