Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

ospite e presso le società sportive in questione. In base all’analisi dei rischi, gli enti coinvolti, comprese le società di trasporto pubblico, prendono accordi prima della manifestazione sportiva in questione. Il giorno stesso in cui si tiene l’incontro, gli enti coinvolti fanno il punto della situazione. Inoltre, fedpol e la PCPS stanno attualmente allestendo un quadro della situazione nazionale sullo sport. Lo scopo di tale strumento è fornire una panoramica nazionale dei rischi mediante il rilevamento dei rischi legati a diverse manifestazioni sportive che si svolgono in contemporanea.

Il paragrafo 4 sancisce l’obbligo di sviluppare strategie locali e nazionali, da valutare e perfezionare regolarmente alla luce delle esperienze maturate in tale ambito. In base alla ripartizione nazionale delle competenze, in Svizzera la responsabilità per le questioni in materia di polizia incombe perlopiù ai Cantoni. A questi ultimi spetta pertanto elaborare strategie concernenti la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Sul piano tecnico, tale competenza è assunta dalla PCPS, mentre su quello politico dalla CDDGP.

Il paragrafo 5 stabilisce che il quadro legale deve essere strutturato in modo tale da consentire una definizione chiara dei compiti e delle responsabilità dei singoli enti. Tali compiti devono inoltre essere complementari, compatibili con una strategia comune e attuabili. La Svizzera adempie a tali requisiti: le misure adottate contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive sono una chiara dimostrazione dell’interazione tra gli enti coinvolti e tra le basi legali. Le società e le associazioni sportive pronunciano i divieti di accedere a stadi in virtù del diritto civile, mentre i Cantoni dispongono i divieti di accedere a un’area, gli obblighi di presentarsi alla polizia e i fermi preventivi di polizia in base al concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (di seguito: «concordato»), cui tutti i Cantoni avevano aderito nella sua versione originale del 15 novembre 20073. Infine, fedpol emana divieti di recarsi in Paesi determinati in virtù della LMSI e gestisce il sistema d’informazione elettronico HOOGAN nel quale sono registrate le misure sopracitate.

Art. 5 Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi negli stadi

Nel presente articolo sono elencati i requisiti da soddisfare in materia di costruzione e gestione degli stadi sportivi al fine di garantire agli spettatori un ambiente sicuro sul piano della sicurezza fisica e pubblica.

In Svizzera, la SFL ha fissato criteri ben precisi in materia di infrastruttura e di sicurezza4 ai fini della concessione delle licenze nelle due leghe superiori di calcio. In tale contesto si è basata ampiamente sul regolamento elaborato dall’UEFA5 sui requisiti infrastrutturali previsti per gli stadi. Tale regolamento rappresenta la base essenziale per poter assicurare uno svolgimento sicuro e regolare di una manifestazione sportiva dal punto di vista edilizio, infrastrutturale, organizzativo e gestionale. Anche la SIHF ha emanato regolamenti analoghi e altrettanto dettagliati. Per ottenere la licenza necessaria a svolgere manifestazioni sportive in entrambe le leghe superiori, è indispensabile adempiere alle pertinenti disposizioni6.

Gli stadi sportivi devono inoltre essere conformi alle norme edilizie dei Cantoni. I concetti utilizzati nella Convenzione di «omologazione degli stadi» e «dispositivi di certificazione» corrispondono in Svizzera all’autorizzazione edilizia e al collaudo. Le autorità competenti in materia di costruzioni danno la propria autorizzazione soltanto se sono soddisfatti tutti i presupposti. Inoltre, le disposizioni che il committente dei lavori è tenuto a rispettare sono numerose e vanno dalla conformità alla destinazione di zona al numero dei parcheggi autorizzati. Nella costruzione di uno stadio vanno osservate in particolare le prescrizioni antincendio che includono l’obbligo di utilizzare materiali da costruzione refrattari e di prevedere un numero sufficiente di vie di fuga da segnalare in modo evidente.

Uno strumento giuridico volto a garantire la qualità della gestione degli stadi è offerto dal concordato, nella sua versione riveduta del 2 febbraio 2012 (di seguito: «il concordato riveduto»), alla quale hanno aderito 24 Cantoni7. L’articolo 3a del concordato riveduto stabilisce che gli incontri calcistici e

3 Il concordato è consultabile sul sito della CDDGP www.kkjpd.ch > «Themen»/«Thèmes» > «Hooliganismus»/«Hooliganisme».

4 Il regolamento è consultabile sul sito della SFL (disponibile soltanto in tedesco e in francese) www.sfl.ch > «Reglemente»/«Règlements».

5 Il regolamento è consultabile sul sito dell’UEFA (disponibile soltanto in inglese) www.uefa.org > «Proteggere il calcio».

6 I requisiti previsti per la lega nazionale A e la lega nazionale B sono illustrati nel pertinente regolamento consultabile sul sito della SIHF (disponibile soltanto in tedesco e in francese) www.sihf.ch > «National League» > «Reglemente»/«Documents».

7 Non hanno aderito al concordato i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna.