Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 14 pagine

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internazionale. La Convenzione persegue un approccio equilibrato e fondato su uno spirito di partenariato e di cooperazione che tiene conto delle buone prassi.

In Svizzera tale spirito è già in larga parte una realtà. Da diversi anni la Confederazione, i Cantoni, le società e le associazioni di calcio e di hockey su ghiaccio, l’associazione mantello Lavoro sociale con i tifosi in Svizzera («Fanarbeit Schweiz»; FaCH) nonché le Ferrovie federali svizzere (FFS) collaborano strettamente. Tutti gli attori coinvolti coordinano le proprie attività, sul piano tecnico e politico, all’interno di diversi organi e nel loro lavoro quotidiano. Va da sé che non tutte le procedure possono essere attuate interamente su base partenariale. All’interno di uno Stato di diritto, vi sono atti che devono essere necessariamente compiuti a livello unilaterale. Per atti unilaterali si intendono ad esempio le autorizzazioni che i Cantoni concedono alle società sportive per lo svolgimento di incontri sportivi, imponendo se necessario determinate condizioni. A integrazione di tale atto unilaterale, i Cantoni possono stipulare con le società sportive delle apposite convenzioni che disciplinano le responsabilità, le modalità di cooperazione, le misure nonché la partecipazione ai costi per la sicurezza.

Art. 3 Definizioni

Dal titolo della Convenzione è possibile evincere che i tre pilastri fondamentali su cui essa poggia sono la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e i servizi. Le nozioni centrali della Convenzione sono dunque le «misure di sicurezza fisica», le «misure di sicurezza pubblica» e le «misure relative ai servizi».

Lettera a: la nozione di «misura di sicurezza fisica» designa tutte quelle misure che hanno l’obiettivo di proteggere la salute e il benessere delle persone e dei gruppi all’interno o al di fuori di uno stadio. Sono considerate misure di sicurezza fisica le misure concernenti l’infrastruttura dello stadio, le disposizioni concernenti il consumo di alcolici, i piani di emergenza ecc.

Lettera b: la nozione di «misura di sicurezza pubblica» designa tutte quelle misure tese a prevenire o, perlomeno, a ridurre il rischio di atti violenti, altre attività criminali o disordini in occasione di incontri calcistici o di altre manifestazioni sportive. Oltre ai provvedimenti concreti adottati in loco, rientrano in tale categoria anche le misure quali il divieto di accedere a stadi o a un’area, l’obbligo di presentarsi alla polizia, il fermo preventivo di polizia o il divieto di recarsi in un Paese determinato. L’obiettivo principale delle misure di sicurezza pubblica è quello di proteggere dai pericoli le persone non direttamente coinvolte nonché di mantenere l’ordine pubblico.

Lettera c: la nozione di «misura relativa ai servizi» designa tutte quelle misure atte a far sentire persone e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono a un incontro calcistico o a un’altra manifestazione sportiva. Fanno parte di tale categoria l’offerta adeguata di punti di ristoro e di servizi igienici così come il modo in cui gli spettatori sono accolti al loro arrivo e trattati durante la manifestazione.

Le lettere d–i contengono definizioni relative ad altre nozioni che non necessitano di ulteriori chiarimenti.

Art. 4 Strutture di coordinamento interno

I paragrafi 1 e 3 sanciscono l’obbligo di istituire strutture nazionali e locali allo scopo di coordinare le diverse misure e i diversi compiti, nelle quali siano coinvolti tutti gli enti pubblici e privati. A livello nazionale, le seguenti autorità si occupano del coordinamento delle misure e dei compiti in seno a diversi organi politici e specializzati: fedpol, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT), la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), la piattaforma di coordinazione poliziasport (PCPS), l’Associazione svizzera di football (ASF), la Swiss Football League (SFL), la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), la FaCH e le FFS. A livello locale, il coordinamento avviene ad esempio tra la polizia cantonale e la società sportiva locale. Il coordinamento può essere attuato anche verticalmente, ovvero tra le autorità locali e nazionali, ad esempio tra fedpol e le polizie cantonali, in particolare con la PCPS.

Il paragrafo 2 prevede l’obbligo di coordinare le analisi e le valutazioni dei rischi così come di condividere le informazioni pertinenti aggiornate. In caso di grandi manifestazioni sportive a rischio in Svizzera, tra cui figurano puntualmente gli incontri di calcio e hockey su ghiaccio, l’autorità competente di polizia del luogo in cui si svolge la manifestazione sportiva raccoglie, ai fini dell’analisi dei rischi, le informazioni rilevanti presso l’autorità di polizia competente per il territorio della squadra